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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10948 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Torino, 05 Giugno 2014. .

Responsabilità genitoriale - Illecito endofamiliare - Abbandono del figlio - Diritto alla qualità di figlio - Danno non patrimoniale di natura esistenziale - Danno biologico


La responsabilità (già potestà) genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati dagli artt. 147 e 148 c.c., di diretta derivazione costituzionale (artt. 2 e 30 Cost.) sorge al momento della nascita del figlio, discende dal mero fatto della procreazione e non cessa per effetto della separazione o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. La consapevole condotta abbandonica del genitore, purché abbia natura dolosa, è una chiara violazione dei doveri nascenti dal rapporto di filiazione e dà luogo ad illecito endofamiliare e al conseguente risarcimento del danno non patrimoniale ex artt. 2043 e 2059 c.c. derivante dalla lesione del diritto alla qualità di figlio, rientrante nel novero dei diritti costituzionalmente garantiti. Non esiste, però, alcun automatismo tra detta violazione e il risarcimento del danno poiché quest’ultimo non è in re ipsa ma è necessario che la condotta del genitore abbia prodotto un danno ingiusto da perdita, privazione e preclusione, inquadrabile nella categoria del danno non patrimoniale di natura esistenziale. Nessun rilievo ha, invece, la circostanza che la condotta genitoriale non abbia prodotto nel figlio anche un danno (biologico) alla salute apprezzabile in termini di malattia. (Irene Crea) (riproduzione riservata)