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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10949 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Torino, 05 Giugno 2014. .

Responsabilità genitoriale - Illecito endofamiliare - Abbandono del figlio - Danno non patrimoniale - Liquidazione equitativa - Quantificazione


Il danno non patrimoniale derivante da illecito endofamiliare essendo riconnesso alla lesione del diritto alla qualità di figlio, valore inerente la persona, deve essere liquidato in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. Il giudice ancora l’entità del risarcimento ai dati di fatto acquisiti al processo e parametra lo stesso alla gravità e alla durata delle violazioni genitoriali e alle ricadute negative sulla vita e sulla salute del figlio. Un valido criterio di riferimento è costituito dal minimo tabellare in uso per la liquidazione del danno da morte del padre. Tale parametro, però, deve essere assoggettato a una serie di correttivi, i quali tengano conto, da un lato della ontologica differenza tra lutto da morte (che può essere solo elaborato) e lutto da abbandono (teoricamente emendabile), dall’altra delle effettive conseguenze negative sulla vita del minore. (Irene Crea) (riproduzione riservata)