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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11008 - pubb. 03/09/2014.

Contratti in corso di esecuzione e decorrenza degli effetti dell’autorizzazione allo scioglimento


Tribunale di Busto Arsizio, 24 Luglio 2014. Est. Elisa Tosi.

Contratti in corso di esecuzione - Applicazione al concordato preventivo con riserva

Contratti in corso di esecuzione - Autorizzazione allo scioglimento o alla sospensione - Decorrenza degli effetti - Pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per concordato


L’Istituto di cui all’articolo 169 bis L.F., il quale consente lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo, è applicabile anche alla domanda di concordato con riserva di cui all’articolo 161, comma 6, L.F., non potendosi escludere che, a fronte di una proposta già sufficientemente delineata e tenuto conto delle circostanze concrete, sia da subito possibile individuare contratti da far cessare allo scopo di evitare il prodursi di costi da porre in prededuzione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Poiché la domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 169 bis L.F. deve essere proposta nel ricorso per concordato e che quest’ultimo va pubblicato nel registro delle imprese entro il giorno successivo al suo deposito in cancelleria, deve ritenersi che l’assolvimento di detto di adempimento, il quale garantisce l’astratta conoscibilità del contenuto del ricorso ai terzi, tra i quali innanzitutto i creditori e le controparti contrattuali dell’imprenditore, sia sufficiente a costituire idonea comunicazione della volontà del ricorrente di esercitare la facoltà di scioglimento di cui all’articolo 169 bis L.F., con conseguente produzione dei relativi effetti da tale momento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione degli Avv.ti Filippo Canepa e Maurizio Zonca


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