Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11071 - pubb. 01/07/2010
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Tribunale Trento, 19 Giugno 2014. .
Concordato preventivo - Continuità aziendale - Violazione dell’ordine delle cause di prelazione nella tempistica di pagamento dei creditori - Illegittimità
Nel concordato preventivo con continuità aziendale non può essere prevista, in ragione della continuità e delle modalità di reperimento prospettate per il soddisfacimento dei creditori, una violazione dell’ordine delle cause di prelazione, sotto il profilo della tempistica di pagamento dei creditori, né può essere prospettata una dilazione nel pagamento dei creditori privilegiati, maggiore di quella di un anno, prevista dall’art. 186 bis l.f. affinché operi l’esclusione dal diritto di voto. (Dario Finardi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Creditori privilegiati, dilazione di pagamento
- ∙ Tempistica di pagamento e violazione dell'ordine delle cause di prelazione