Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11090 - pubb. 01/07/2010

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Appello Napoli, 25 Giugno 2014. .


Concordato preventivo – Equiparazione dei creditori privilegiati ai chirografari per la parte residua del credito – Portata sostanziale della disposizione



La disposizione contenuta nell’art. 177, comma 3, l.f. secondo cui “i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede ai sensi dell’art. 160 la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito” esplica i propri effetti non solo ai fini del voto, ma anche dal punto di vista sostanziale rendendo chirografario il credito residuo, con la conseguente sua equiparazione ai creditori chirografari in punto di necessità di considerazione di pagamento in percentuale, rendendosi pertanto inammissibile la sua esclusione da ogni previsione di riparto. Ne consegue che la previsione del pagamento del creditore privilegiato in misura corrispondente alla previsione di realizzo dell’immobile ipotecato, senza previsione di alcuna percentuale di pagamento, neanche minima, della parte di credito declassata e chirografaria, con l’effetto di creare per tale valore residuo una classe di chirografari con percentuale di soddisfazione pari a zero, determina l’inammissibilità. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)


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