Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11094 - pubb. 10/09/2014

Sostituzione fedecommissaria e costituzione testamentaria di usufrutto, differenze e simultaneità delle disposizioni

Tribunale Lecce, 07 Marzo 2014. Est. Rossana Giannaccari.


Sostituzione fedecommissaria – Nullità – Condizioni di “configurabilità”

Sostituzione fedecommissaria – Istituzione di usufrutto – Differenze – Simultaneità (o meno) delle disposizioni

Sostituzione fedecommissaria – Istituzione di usufrutto – Differenze – Simultaneità delle disposizioni – Identità (o meno) di diritti



La sostituzione fedecommissaria - che è, in generale, dichiarata nulla dall'art. 692 c.c., comma 5, salvi i casi eccezionali di sua validità come previsti nei precedenti commi della stessa disposizione normativa - contiene più istituzioni, di cui la posteriore deve avere effetto dopo la morte dell'istituito anteriormente, il quale ha, perciò, l'obbligo di conservare l'eredità onde poterla restituire, così come gli è pervenuta, all'erede sostituito. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

L'interpretazione di una disposizione testamentaria volta a determinare se il testatore abbia voluto disporre una sostituzione fedecommissaria o una costituzione testamentaria di usufrutto deve muovere dalla ricerca della effettiva volontà del "de cuius", attraverso l'analisi delle finalità che il testatore intendeva perseguire, oltre che mediante il contenuto testuale della scheda testamentaria, con la conseguenza che la disposizione con la quale il "de cuius" lascia a persone diverse rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà di uno stesso bene (o dell'intero complesso dei beni ereditari) non integra gli estremi della sostituzione fedecommissaria (ma quelli di una formale istituzione di erede) quando le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo, i chiamati non succedano l'uno all'altro, ma direttamente al testatore, e la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della "vis espansiva" della proprietà. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Nell'interpretazione di una disposizione testamentaria, con riguardo alla previsione dell'attribuzione simultanea (ancorchè separata), a distinti soggetti, della nuda proprietà e dell'usufrutto dei beni ereditari oppure di una sostituzione fedecommissaria, è decisivo il criterio secondo cui la sostituzione fedecommissaria non è ravvisabile quando, indipendentemente dalla terminologia usata, emerga l'attribuzione ai chiamati in via successiva di due diritti diversi, rispettivamente di godimento al primo e di nuda proprietà dei beni relitti al secondo; al contrario, essendo ipotizzabile una istituzione con sostituzione fedecommissaria qualora il testatore, pur adoperando la terminologia corrispondente ad un'attribuzione separata di usufrutto e di nuda proprietà, abbia attribuito all'onorato dell'usufrutto diritti ed obblighi incompatibili con la qualità di usufruttuario e spettanti, invece, all'erede oppure abbia condizionato l'acquisto della qualità di erede del secondo alla sopravvivenza al primo. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Antonio Ivan Natali


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