Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1110 - pubb. 03/02/2008

Ipoteca del Concessionario, revocatoria e contributi obbligatori

Tribunale Ancona, 22 Giugno 2006. Est. Edi Ragaglia.


Fallimento – Ipoteca legale del Concessionario ex art. 18 d. lgs. n. 46/99 – Revocatoria fallimentare di garanzie per debiti scaduti – Crediti di natura non tributaria e per contributi obbligatori dovuti ad enti previdenziali – Ammissibilità.



E’ revocabile ex art. 67, primo comma n. 4 l. fall. ante riforma, l’ipoteca “legale” iscritta ai sensi dell’art. 18 d. lgs. n. 46/99 dal Concessionario per la riscossione dei tributi per la parte in cui l’iscrizione è relativa a crediti di natura non tributaria bensì a rapporti di diritto privato, ivi compresi i crediti degli enti previdenziali per gli omessi versamenti dei contributi obbligatori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione della Dott.ssa Simona Romagnoli


omissis 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 98 L.F., notificato al Curatore fallimentare il 28/10/04, la Ancona Tributi S.p.A. proponeva opposizione avverso il provvedimento del G.D. che in sede di verifica dello stato passivo aveva escluso la prelazione ipotecaria sul credito richiesto, ritenendola non spettante, e in quella sede revocata.

Adduceva il ricorrente che il provvedimento del G.D. doveva ritenersi abnorme ed illegittimo posto che in assenza di un idoneo giudizio revocatorio non può essere revocata l’ipoteca legale.

Si costituiva in giudizio la curatela fallimentare che eccepiva, in via preliminare, la nullità della procura, nonché la radicale nullità del ricorso in opposizione per indeterminatezza del petitum e della causa pretendi, non avendo l’atto di opposizione i requisiti prescritti dall’art. 125 c.p.c., individuandosi l’oggetto della domanda nella sola richiesta di riconoscimento del rango privilegiato sopra specificato, ignorando pertanto che il credito insinuato dall’Ancona Tributi fosse già stato ammesso parte in privilegio, parte in chirografo come richiesto, con la sola esclusione della prelazione ipotecaria.

Pur non accettando il contraddittorio, la difesa della curatela nel merito ribadiva la legittimità del provvedimento di esclusione per la revocabilità sia ai sensi del I° comma n. 4 e 5 art. 67 L.F. dell’ipoteca legale sia ai sensi del II° comma di detto articolo.

All’esito del giudizio precisate le conclusioni la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di rito avanzate dalla difesa della curatela convenuta in merito alle asserite nullità della procura, nonché del ricorso in opposizione per indeterminatezza del petitum e della causa pretendi.

In ordine al primo rilievo si osserva, come correttamente ribadito dalla difesa della ricorrente, che la procura è stata sottoscritta da un soggetto avente la legale rappresentanza della concessionaria e che successivamente è stata ratificata dal Presidente della società. Ritenuta pienamente legittima, la successiva ratifica, operata ai sensi dell’art. 182 c.p.c., dal presidente con atto depositato in data 31.1.2005, l’eccezione va disattesa.

Quanto all’ulteriore rilievo di pretesa nullità dell'opposizione per " indeterminatezza del petitum e della causa petendi" è sufficiente rilevare che nell' atto di opposizione è chiaramente specificato che oggetto della contestazione è l'illegittimità della revoca dell'iscrizione di ipoteca legale con, conseguente, mancato riconoscimento della prelazione ipotecaria, individuandosi il petitum nella richiesta di applicazione della prelazione medesima.

La causa pretendi è rappresentata dalla ritenuta illegittimità del provvedimento di esclusione operato nelle forme della revocatoria breve, a dire dell’opponente, non applicabile la caso dell’ipoteca legale.

L’oggetto del giudizio, in base alla domanda, delimitato alla verifica della correttezza del provvedimento di esclusione del G.D., implica necessariamente di esaminare se sia assoggettabile alla revocatoria fallimentare l’ipoteca iscritta a norma dell’art. 77 DPR 602/73.

Nel merito.

L’Ancona Tributi quale concessionaria del servizio di riscossione, dichiarando di essere creditrice della somma di €.191.824,32, credito assistito da ipoteca legale iscritta a norma dell’art. 77 DPR 602/73, aveva richiesto l’insinuazione al passivo del detto credito in via tempestiva così specificato:

in sede ipotecaria per €. 190.387,79 oltre agli interessi di mora del 4,29% semestrale a decorrere dalla data dell'iscrizione;

in sede generate privilegiata per €. 116.573,37

in sede chirografaria per €. 75.250,95

Aveva altresì richiesto l'ammissione degli ulteriori interessi maturandi da calcolarsi secondo le disposizioni normative vigenti e con la collocazione che ad essi compete.

Il credito insinuato è riferibile principalmente a omessi pagamento dei DM 10, IRAP e IRPEG, con relative sanzioni, nonché a contravvenzioni al codice della strada; si tratta di crediti, come specificati nella istanza, se pur non chiara nella sua formulazione, aventi in parte natura privilegiata e per altra parte natura chirografaria, tali sono quelli riferibili all’omesso pagamento di contravvenzioni al codice della strada e alle sanzioni e accessori per il ritardato o omesso pagamento .

Per tutti i detti crediti l’Ancona Tributi aveva iscritto ipoteca in data 31.10.2003, soli dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, a norma dell’art. 77 DPR 602/73 che in materia di riscossione delle imposte dirette consente all’ente di riscossione, sulla base del ruolo, di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore qualora questi non provveda al pagamento decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, ritenendo pacificamente applicabile l’art. 77 DPR 602/73 anche qualora si debba procedere alla riscossione di crediti di qualsiasi natura dello stato, degli enti locali, in via del rinvio operato dall’art. 18 D.Leg. 46/99.

La constatazione che per effetto della previsione dell’art. 18 D.Leg 46/99 può essere applicata la procedura dell’espropriazione forzata di cui al DPR 602/73, sulla base del solo ruolo anche in materia di riscossione di crediti dello stato e degli enti pubblici, pone problemi interpretativi sulla applicabilità della specifica norma, avente sicuramente carattere speciale in quanto istitutiva di una causa di prelazione, anche ai casi in esame in cui si procede alla riscossione di crediti non aventi natura tributaria, in casi quindi diversi da quelli tassativi per cui era stata prevista ed istituita la specifica causa di prelazione .

Nonché problemi interpretativi e di coordinamento, avuto riguardo alla natura dei crediti azionati e ai ranghi degli stessi, con le norme sulla revocatoria in generale e più specificatamente sulla revocatoria fallimentare, posto che è evidente che ove si ritenga non revocabile l’ipoteca in quanto avente natura legale, si verificherebbe una palese violazione al principio della par conditio creditorum, non giustificabile dalla presenza di prioritarie esigenza pubbliche qualora lo strumento della riscossione coattiva venga utilizzato per credito di qualsiasi natura e specie.

Mentre è ben evidente il principio sotteso alla creazione di una prelazione qual’è la previsione di consentire l’iscrizione di un’ipoteca legale in presenza di crediti di natura impositiva, come previsto originariamente dall’art. 77 DPR 602//3, al fine di accordare specifica tutela in materia di riscossione di imposte dirette; l’interpretazione estensiva che consentirebbe alla pubblica amministrazione e agli enti pubblici di potersi avvalere di una prelazione irrevocabile mediante iscrizione di ipoteca legale, anche qualora agisca alla riscossione dei propri crediti anche di natura privatistica, aventi natura chirografaria, in via facoltativa mediante ruolo, determinando una situazione di disparità di trattamento, in assenza di una concorrere e preminente situazione di interesse pubblico, contrasta con il principio di eguaglianza e sarebbe passibile di censure di costituzionalità.

Occorre pertanto verificare da un lato se la possibilità di iscrivere ipoteca sulla base di un ruolo trovi indistinta applicazione in ogni caso in cui possa ricorrere ad esecuzione forzosa; qualora si ritenga ciò possibile, se l’ipoteca iscritta abbia le caratteristiche di un’ipoteca legale e sia pertanto non suscettibile di revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67 I° comma n. 4 L.F., potendo essere revocata, solo ove ne ricorrano i presupposti, con la revocatoria ordinaria.

Con il D.Leg 26.2.99 n. 46 è stata data attuazione a quella parte della legge-delega per il riordino della disciplina della riscossione (legge 28 settembre 1998, n. 337), avente ad oggetto l'estensione dell'esazione tramite ruolo di tutte le entrate dello Stato e degli altri enti pubblici, anche previdenziali, nonché la razionalizzazione e snellimento delle procedure di formazione dei ruoli e di esecuzione coattiva.

La tecnica legislativa prescelta è stata quella di intervenire, con opportune modifiche ed integrazioni, sull'impianto originario del D.P.R. n. 602 del 1973, per poi estenderne l'applicazione alle entrate diverse dalle imposte sul reddito .

Il dato saliente della riforma è rappresentato dalla previsione del ruolo quale modello di riscossione di tutte le entrate pubbliche. In particolare, ai sensi delle norme contenute nel capo II del D.Lgs. n. 46/1999, tale sistema di riscossione diviene obbligatorio (art. 17, comma 1) per tutte le entrate tributarie ed extratributarie dello Stato e di quelle degli enti pubblici, anche previdenziali, ad esclusione di quelli economici tenuto (anche) conto del fatto che essi agiscono in regime di diritto privato. Costituisce invece una mera facoltà il ricorso alla riscossione tramite ruolo delle entrate delle regioni, province, anche autonome, comuni e degli altri enti locali (art. 17, comma 2). E' stato opportunamente previsto, inoltre, che l'iscrizione a ruolo dei crediti dei suindicati soggetti, generati da rapporti di diritto privato, non possa e non debba altrimenti avvenire se non sulla base di un titolo avente efficacia esecutiva (art. 21).

In virtù delle disposizioni contenute negli artt. 17 e 18 del decreto su richiamato, le norme riguardanti la riscossione coattiva dei tributi reddituali si applicano - per regola generale - a tutte le altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici. Fanno tuttavia eccezione gli artt. 88 e 90, secondo comma, del novellato D.P.R. n. 600, il cui ambito di operatività è espressamente limitato ai casi in cui la competenza a conoscere delle controversie relative al credito da far valere in ambito concorsuale sia sottratta al giudice ordinario per essere demandata ad altro giudice (art. 31 D.Lgs. n. 46/99).

Dal che si ricava quale primo argomento che in base al rinvio testuale operato dall’art. 18 D. Leg. 46/99 è consentita l’iscrizione di ipoteca, per i soggetti indicati dall’art. 17, sulla sola base del ruolo reso esecutivo, indistintamente per ogni credito.

Occorre affrontare ora l’ulteriore problema se l’ipoteca così iscritta debba ritenersi in ogni caso “legale” ed in quanto tale non revocabile.

Da un interpretazione sistematica delle norme, per come sopra esposta, sembra doversi desumere, inevitabilmente, che l'esenzione dall'azione revocatoria disposta dal nuovo art. 89 valga non solo per le imposte sul reddito, come sino ad oggi pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza, ma anche per tutte le altre entrate di natura tributaria, rimanendone invece escluse quelle diverse non riferibili a tributi.

Poiché come è universalmente riconosciuto, l'esecuzione esattoriale non comportava alcuna deroga al principio della par condicio creditorum, non potendosi il concessionario sottrarre all'obbligo di insinuare il credito neanche il credito d'imposta al passivo del fallimento e di restituire alla massa l'importo eccedente quello a lui assegnato in sede di riparto, si ripropone il problema della revocabilità degli atti di prelazione costituiti per crediti non contestualmente sorti ove essi determinino una evidente violazione al detto principio.

Per come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, se pur non pienamente condiviso dalla giurisprudenza di merito, l’ipoteca fiscale in quanto specie di ipoteca legale non è assoggettabile a revocatoria fallimentare, ai sensi dell’art 67 primo commi, nn. 3 e 4, legge fallimentare L.F., ( Cass sez. I - Sentenza 9 aprile 1999, n. 3462), posto che :

· la sua esclusione troverebbe espresso fondamento nel dato testuale dello stesso articolo. Poiché la norma non fa espressa menzione nell’art 67 comma 1°, alle ipoteche legali, non potendosi certamente attribuire a mera dimenticanza la sua mancata inclusione, specie se si tenga conto della sua diversità rispetto alle ipoteche giudiziali. La non previsione equivale ad esclusione.

· L'art. 67 comma 1 n. 4 L.F., dopo aver fatto espresso riferimento alle ipoteche giudiziali (oltre che volontarie) costituite per debiti già scaduti, evidenzia chiaramente come il titolo in base al quale viene iscritta l'ipoteca giudiziale (sent. o altri provvedimenti giudiziali cui la legge attribuisce tali effetti: v. art. 2818 C.C.) presuppone che il credito medesimo sia sempre preesistente alla costituzione dell’ipoteca. Ciò non si verifica per l’art 26 potendo essere iscritta l’ipoteca in vai cautelare per un credito non ancora definitivamente accertato.

·  Diversa è la natura giuridica, come diversi sono i presupposti e la disciplina tra l’ipoteca legale e quella giudiziaria così da giustificarne il diverso regime. Mentre l’ ipoteca legale è tale in quanto prevista espressamente dalla legge da cui deriva in modo diretto, essendosi ritenuto evidentemente il credito, alla cui garanzia assolve, degno di particolare tutela al pari delle altre ipotesi di ipoteca legale previste dal Civile (art. 2817), per le quali va - sottolineato - sussiste di regola contestualità fra la nascita del titolo per l'iscrizione e l'insorgenza del credito, quella giudiziale trova il suo presupposto in un preesistente titolo individuabile in un atto dell’A.G., e il credito preesiste sempre al titolo che lo riconosce e che consente la costituzione dell'ipoteca.

Ora, si osserva che se le argomentazioni esposte valevano nel caso particolare previsto dall’ipoteca fiscale di cui all’art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 nonché possono ritenersi del pari valide e condivisibili nei casi in cui l’ipoteca è stata iscritta a norma dell’art. 77, per la riscossione di crediti di natura tributaria, in ragione della considerazioni esposte sulla particolare tutela da accordare al credito, sussistendo un interesse preminente e generale alla riscossione del gettito; nonché considerata che l’amministrazione finanziaria può altresì attivare per i crediti d’imposta la procedura di esecuzione forzata in via cautelativa sulla base di ruoli straordinari, qualora il credito non sia definitivamente accertato, esse non appaiono al contrario giustificabili li ove si proceda alla riscossione di crediti derivanti da rapporti di diritto privato, in un sistema di riscossione mediante ruoli puramente facoltativo, presupponendo la riscossione coattiva l’esistenza di un preesistente credito, già accertato in un titolo avente efficacia esecutiva (art. 21 D. Leg. 46/99).

Stesse argomentazioni valgono nel caso in cui si proceda alla riscossione di crediti degli enti previdenziali per gli omessi versamenti dei contributi obbligatori.

Posto che in tutti questi casi, esulando da un credito di natura tributaria, sulla scorta delle stesse argomentazioni esposte nella sentenza della Cassazione sopra richiamata, deve ritenersi che non ricorrono gli elementi qualificanti l’ipoteca legale; per cui l’ipoteca iscritta a norma dell’art 77 Dpr 603/77, per il rinvio operato all’art 18 D. Leg. 46/99, è da considerarsi “legale” solo sotto il profilo nominativo, in quanto istituita per legge, traendo la sua fonte in una norma di legge che al di fuori delle previsioni del c.c. ne consente l’iscrizione.

Detta prelazione, nella realtà dei fatti, è assimilabile in considerazione delle caratteristiche, dei presupposti e necessariamente per gli effetti a quella giudiziaria, richiedendo e prevedendo l’esistenza di un titolo esecutivo per un debito già scaduto; nonché la pesistenza di un credito divenuto certo, liquido ed esigibile, riferibile ad un rapporto traente origine da un rapporto non tributario; non ravvisandosi alcun interesse preminente degno di particolare tutela e tale da giustificare diversità di trattamento, essendo per altro anche facoltativa la riscossione nelle forme del ruolo, in quanto tate assoggettabile a revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67 comma 1 n. 4 L.F. del 42.

Ritiene il Collegio che sulla scorta delle argomentazioni esposte di dover correttamente e fondatamente concludere non già per la natura legale dell'ipoteca limitatamente all’iscrizione per crediti non riferibili ad imposizione diretta o ad obbligazioni di natura tributaria, al di là della mera espressione letterale del legislatore, ma per la sua natura giudiziale.

Nei limiti delle considerazioni sopra esposte, trattandosi di un'ipoteca iscritta nell'anno anteriore la dichiarazione di fallimento della società debitrice per debiti scaduti, ipotesi espressamente prevista dall'art. 67, primo comma, n. 4 legge fallimentare precedente formulazione che qui trova applicazione , presupponendo l'esistenza dell'obbligazione ed altresì il suo inadempimento, ossia che all'atto della costituzione dell'ipoteca il debitore fosse già inadempiente, non essendo stato minimamente provato dal ricorrente la non scentia decotionis, la stessa va revocata per la parte in cui è stata iscritta per crediti non aventi natura tributaria.

Per le considerazioni esposte il ricorso va parzialmente accolto nei termini sopra prospettati riconoscendosi la prelazione ipotecaria iscritta per i soli crediti afferenti crediti tributari.

Ricorrendo giusti motivi in considerazione della natura delle questioni trattate, afferenti a questioni di diritto, vanno compensate tra le parti le spese di lite.

 P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie parzialmente l’opposizione allo stato passivo proposta dall’ Ancona Tributi S.p.A. con ricorso depositato in data 6.8.2004 avverso il provvedimento del G.D. che in sede di verifica dello stato passivo del fallimento ESSE BI PLAST in liquidazione S.r.l. aveva escluso sull’intero credito la prelazione ipotecaria, riconoscendo la validità dell’ipoteca iscritta limitatamente ai crediti tributari. Respinge ogni ulteriore richiesta.

 

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

 

Così deciso in Camera di Consiglio il 22.6.2006


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