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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11112 - pubb. 11/09/2014.

Contratto di risparmio edilizio: disdetta e obbligo di restituzione della somma versata a titolo di diritto di stipula


ABF di Napoli, 14 Aprile 2014. Est. Rispoli Farina.

Contratto di «risparmio edilizio» - «Diritto di stipula» - Disdetta del contratto - Mancata restituzione del «diritto di stipula» - Comportamento e modulistica non trasparenti - Restituzione delle somme di cui al «diritto di stipula» - Necessità


Il contratto di «risparmio edilizio», conosciuto dal diritto scritto tedesco, si articola in due fasi, una di accumulo, mediante versamenti rateali della cosiddetta «somma di risparmio» e una seconda fase di mutuo. Condizione per la conclusione del contratto di «risparmio edilizio» è il versamento, da parte del cliente, del cosiddetto «diritto di stipula» a titolo di commissione per l’intermediario. La legge tedesca esclude la rimborsabilità del «diritto di stipula» nel caso di disdetta del contratto di mutuo effettuata dal cliente, ma le disposizioni ella legge italiana in tema di trasparenza rivestono carattere imperativo e ad essa si devono adeguare quelle di altri ordinamenti. L’intermediario è tenuto pertanto alla restituzione della somma versata a titolo di «diritto di stipula» a fronte di una modulistica contrattuale e di un comportamento non trasparenti, dato che nel contratto manca qualsiasi delucidazione circa la natura e la finalità della commissione. (Emiliana Ymerai) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta


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