La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11122 - pubb. 11/09/2014

Responsabilità per danni da randagismo, individuazione del criterio di responsabilità applicabile e sue conseguenze

Tribunale Torre Annunziata, 18 Luglio 2014. Est. Lara Vernaglia Lombardi.


Danno da morso di cane randagio – Prevenzione randagismo – Individuazione soggetto legittimato passivo – Conseguenze

Danno da morso di cane randagio – Individuazione titolo responsabilità – Art. 2051 e 2052 c.c. – Non sussiste – Art. 2043 c.c. – Sussiste – Conseguenze



Il compito di provvedere all'accalappiamento del cane vagante, che può anche non essere randagio in quanto semplicemente sfuggito al controllo del suo proprietario, mentre con la seconda definizione si identifica l'animale che non appartiene a nessuno, spetta alle Aziende Sanitarie Locali, ed è regolato prima di tutto, a livello nazionale, dalla L. 281/1991, che ha ripartito le competenze in merito tra Regioni e Comuni, e poi dalle legislazioni regionali attuative della prima; in ogni caso, nella legge quadro nazionale non è ravvisabile un generale obbligo, a carico dei Comuni, di segnalare alle ASL - alle quali è attribuito, invece, il compito di individuare ed accalappiare i cani vaganti/randagi – la presenza sul territorio di tali animali, onde le stesse possano accalappiarli e condurli ai canili che, invece, devono essere istituiti e gestiti dai Comuni; ne consegue, allora, che ove non sia espressamente previsto dalla singola legge regionale – come ad esempio si riscontra nella L.R. Abruzzo n. 39/1999, mentre non risulta previsto simile obbligo nella L.R. Campania, n. 16/2001 – non può dirsi sussistente un generale obbligo di segnalazione a carico dei Comuni, per cui nei giudizi di risarcimento proposti dai danneggiati, unici legittimati passivi devono ritenersi le aziende sanitarie locali, dipendenti dalle Regioni e con le quali l'Ente regionale provvede ad erogare i servizi sanitari di pertinenza regionale. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)

L'A.S.L risulta responsabile ex art. 2043 c.c. per le aggressioni subite dai cittadini da parte di cani randagi, sotto il profilo della causalità omissiva, in quanto detto ente risulta giuridicamente obbligato ad impedire un dato evento, quale appunto il fenomeno del randagismo, con le sue conseguenze; ciò esclude la possibilità di invocare la responsabilità di un ulteriore soggetto, a meno che non sussista un profilo di responsabilità specifico del Comune, sia perchè discendente da una legge regionale che, in ipotesi, preveda a carico dell'ente comunale un obbligo di segnalazione, sia quale conseguenza di un ulteriore profilo di responsabilità, concorrente con quella relativa alla omessa prevenzione del randagismo, come nel caso – non infrequente – in cui il danneggiato, per sottrarsi all'aggressione di cani randagi/vaganti, si dia alla fuga inciampando sulla pavimentazione stradale che assuma essere dissestata, e come tale fonte di autonoma responsabilità a carico del comune, cumulando in tal caso le due azioni; solo in tale ipotesi risulta invocabile l'art. 2051 c.c., altrimenti impossibile da applicare in quanto il danno provocato da un cane randagio non è riconducibile alla tipologia di danni che trovino la loro origine nel dinamismo intrinseco della cosa. Parimenti, non trova applicazione l'art. 2052 c.c., in quanto detta norma rinviene il suo presupposto applicativo nella individuazione del proprietario dell'animale danneggiante, o comunque del soggetto che dall'animale medesimo ricavi una qualche utilità, il che non appare configurabile in relazione ad un cane randagio, per definizione animale senza padrone. La descritta natura della responsabilità dell'ASL impone al danneggiato di provare sia la condotta colposa dell'azienda sanitaria, sia il legame eziologico dei danni con l'attacco subito dall'animale randagio, poiché altrimenti, ove il danneggiato dovesse ritenersi esonerato da tale prova, inammissibilmente la responsabilità dell'A.S.L assumerebbe i connotati di una ben diversa ipotesi di responsabilità oggettiva. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Prof. Gianluca Cascella


Il testo integrale


 


Testo Integrale