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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11146 - pubb. 17/09/2014.

Nullità del contratto di finanziamento, restituzione del capitale con applicazione degli interessi semplici alle scadenze fissate nel contratto


ABF di Roma, 26 Maggio 2014, n. 3429. Est. Marinaro.

Finanziamento – Nullità del contratto per mancanza di forma scritta – Restituzione – Del capitale – Secondo la periodicità fissata nel contratto nullo – Degli interessi – Interessi legali semplici – Esclusione di ogni altro onere


In caso di nullità del contratto di finanziamento (nella specie utilizzabile solo mediante l’impiego di carta di credito revolving) per mancato rispetto della necessaria forma scritta ex art. 117 TUB, il cliente deve restituire la somma capitale, maggiorata dai soli interessi legali semplici, con esclusione di ogni altro onere e carico economico. Per il termine di restituzione della somma così dovuta dal cliente la norma dell’art. 1183, comma 1 secondo periodo c.c., abilita il giudicante a tenere ferme le scadenze fissate nel contratto pur nullo. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato


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