Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11147 - pubb. 17/09/2014

Rigetto della domanda di concordato, reclamo e omessa censura di una delle ragioni, tra loro distinte ed autonome, sulle quali si fonda il provvedimento

Appello Ancona, 29 Novembre 2013. Est. Maria Ida Ercoli.


Concordato preventivo - Rigetto della domanda di omologa - Reclamo - Motivazione - Omessa censura del profilo relativo alla valutazione economica - Inammissibilità



Qualora il decreto di rigetto della proposta di concordato preventivo sia fondato su entrambi i profili della non fattibilità giuridica e della incapacità di soddisfare i creditori chirografari, deve essere dichiarato inammissibile il reclamo che censuri il provvedimento impugnato unicamente dal punto di vista della fattibilità giuridica e non deduca alcun motivo in ordine alla valutazione di carattere economico della incapacità di soddisfare i creditori chirografari. Ove, infatti, la decisione sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione stessa, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Arturo Pardi – Pesaro


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