Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1117 - pubb. 30/01/2008

Corresponsabilità della capogruppo e mutamento della politica del fondo

Tribunale Trani, 10 Dicembre 2007. Est. Labianca.


Fondi di investimento – Corresponsabilità della società capogruppo per l’inadempimento della società di gestione – Sussistenza.

Fondi di investimento – Mutamento della denominazione e della politica del fondo – Obbligo di informazione del sottoscrittore – Sussistenza.



La società capogruppo è corresponsabile ai sensi dell’art. 38 reg. Consob 11522/98 nei confronti dei sottoscrittori delle quote del fondo per ogni pregiudizio subito in conseguenza dell’inadempimento della società di gestione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In caso di modifiche regolamentari relative a variazioni delle caratteristiche o dello scopo del fondo di investimento, l'intermediario deve informare adeguatamente il cliente, non rilevando, a tal fine informativo, la comunicazione degli estratti del deposito amministrato in quanto essi recano solo la quantità ed il valore delle quote dei fondi sottoscritti, ma non anche la specificazione delle modifiche attuate. L’informazione dovuta dall’intermediario deve riguardare non solo i rischi dell’investimento al momento della sottoscrizione, ma anche quelli sopravvenuti, soprattutto laddove si tratti di rischi diversi da quelli che il risparmiatore aveva consapevolmente assunto. L’investitore deve quindi essere reso edotto, per il tramite dello stesso istituto bancario, delle modifiche apportate senza la sua approvazione e messo quindi in grado di valutare l’opportunità di continuare con la nuova gestione o disinvestire il proprio capitale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Attilio Dibari


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