Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11204 - pubb. 22/09/2014

La separazione consensuale non è impugnabile per simulazione

Cassazione civile, sez. I, 12 Settembre 2014, n. 19319. Est. Di Amato.


Separazione Consensuale – Azione di simulazione – Esperibilità – Esclusione



Pur non potendosi dubitare della natura negoziale (quand'anche non contrattuale) dell'accordo che dà sostanza e fondamento alla separazione consensuale tra coniugi, e pur non essendo ravvisabile, nell'atto di omologazione, una funzione sostitutiva o integrativa della volontà delle parti o di governo dell'autonomia dei coniugi, è da escludere l’impugnabilità per simulazione dell'accordo di separazione una volta omologato, giacché l'iniziativa processuale diretta ad acquisire l'omologazione, e quindi la condizione formale di coniugi separati, con le conseguenti implicazioni giuridiche, si risolve in una iniziativa nel senso della efficacia della separazione che vale a superare il precedente accordo simulatorio, ponendosi in antitesi con esso, essendo logicamente insostenibile che i coniugi possano "disvolere" con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso "volere" l'emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a detta condizione” (La Corte conferma l’unico precedente in materia: Cass. 20 novembre 2003, n. 17607. Secondo la Corte, in senso contrario, non possono richiamarsi le pronunzie Cass. 20 marzo 2008, n. 7450; Cass. 22 novembre 2007, n. 24321; Cass. 5 marzo 2001, n. 3149 che in sede di giudizio di revisione delle condizioni di separazione hanno affermato, con espressione certamente non assunta a ratio decidendi, che ogni questione relativa alla simulazione dell'accordo posto a base della separazione era estranea all'oggetto di quel giudizio e doveva essere prospettata in apposita sede). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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