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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11238 - pubb. 25/09/2014.

Inammissibilità della domanda di concordato in presenza di istanza di fallimento volta che sia scaduto il termine concesso ai sensi dell’articolo 161, comma 6, L.F.


Tribunale di Bergamo, 06 Agosto 2014. Pres., est. Vitiello.

Concordato con riserva - Preesistente procedimento per dichiarazione di fallimento - Inammissibilità della domanda di concordato - Presentazione di seconda domanda di concordato - Inammissibilità

Concordato preventivo - Deroga alla par condicio creditorum ed all’ordine delle cause legittime di prelazione - Finanza terza - Necessità

Concordato preventivo - Stima del patrimonio ceduto i creditori - Destinazione dell’eccedenza a creditori diversi a quelli imposti dall’ordine delle cause di prelazione - Inammissibilità


Quando il procedimento di concordato aperto con la domanda c.d. in bianco si sia innestato su un procedimento prefallimentare preesistente, dalla inammissibilità o improcedibilità della domanda di concordato non può che discendere la necessità di valutare immediatamente la fondatezza del ricorso di fallimento, il quale non può subire un’ulteriore sospensione anche nel caso in cui sia stata nel frattempo presentata una nuova e diversa domanda di concordato preventivo la quale deve, pertanto, ritenersi inammissibile sino a che il precedente procedimento concordatario sia stato definito con una pronuncia che non comprenda la dichiarazione di fallimento della società ma che ne disponga il ritorno in bonis. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La deroga alla par condicio creditorum ed all’ordine delle cause legittime di prelazione è ammissibile soltanto quando il piano concordatario sottostante alla proposta sia imperniato, oltre che su una liquidazione dell’intero patrimonio del debitore (che si riveli incapiente con riferimento ai creditori privilegiati), anche sulla messa a disposizione dei creditori di risorse finanziarie esterne al patrimonio del debitore, risorse che in quanto tali possono essere allocate liberamente, senza quindi che sia obbligatorio garantire il soddisfacimento integrale e progressivo dei privilegiati generali prima dei chirografari. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’indicazione di un valore di mercato attestato dal professionista non autorizza il debitore che cede ai creditori il proprio patrimonio a destinare eventuali risorse aggiuntive a creditori diversi da quelli che vanno soddisfatti prioritariamente, secondo l’ordine di cui agli articoli 2751 e seguenti c.c.; se, infatti, così non fosse, anche nelle proposte concordatarie che sono caratterizzate dalla previsione della cessione dei beni senza indicazione del soggetto acquirente (soggetto che deve quindi essere necessariamente individuato tramite una procedura competitiva attraverso i principi che governano le vendite in sede fallimentare), si finirebbe per qualificare come c.d. finanza nuova quella parte di prezzo integrante un quid pluris rispetto al valore stimato dall’attestatore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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