Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11243 - pubb. 25/09/2014

Nessun limite al risarcimento “integrale” del danno arrecato dall’inadempimento del vettore ferroviario

Corte Costituzionale, 09 Luglio 2014, n. 194. Est. Grossi.


Trasporto ferroviario di persone – Responsabilità civile del vettore – Diritto del viaggiatore al risarcimento del danno derivatogli dal ritardo del treno – Limitazione al solo rimborso del costo del biglietto – Questione di legittimità costituzionale – Inammissibilità – Possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione



In materia di trasporto ferroviario, se, per un verso, il codice civile mostra di “recepire” il quadro normativo previgente di stampo pubblicistico, sotto altro e più rilevante profilo, esso introduce, con l’art. 1229, una previsione generale di nullità – relativa, dunque, anche al vettore – di qualsiasi limitazione pattizia della responsabilità per dolo o colpa grave. Questo parametro è di ausilio per “interpretare” le disposizioni limitative della responsabilità risarcitoria dell’ente ferroviario, in caso di ritardo, come riferite ai soli casi di culpa levis e per mantenere l’obbligo risarcitorio ordinario ai casi, invece, di dolo o colpa grave. Deve poi essere considerata la disciplina introdotta dal regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1371/2007 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario), espressamente richiamato dalle vigenti condizioni generali di trasporto: alla luce delle disposizioni dettate da tale regolamento (in particolare, agli artt. 15, 16, 17 e 18), emerge che, fatte salve le previsioni nazionali che assicurino un risarcimento anche per «danni diversi» (Allegato I, art. 32, comma 3), non vengono riconosciuti al trasportato, in caso di ritardo, diritti nella sostanza diversi o poziori rispetto a quelli previsti dalle condizioni generali di cui si è detto, con la conseguenza che il vettore nazionale non può ritenersi “comunitariamente” obbligato a prestazioni risarcitorie diverse da quelle previste (La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 - Nuovo testo delle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato -, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 911, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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