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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11273 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 02 Aprile 2007. .

Società per azioni - Organi sociali - Assemblea dei soci - Deliberazioni - Invalide - Nullità ed annullabilità - Presupposti rispettivi


In tema di invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle società per azioni, si ha un'inversione dei criteri regolatori del diritto negoziale, in quanto per esse vige il principio in virtù del quale la regola generale è quella dell'annullabilità (art. 2377 cod. civ.), mentre la previsione della nullità è limitata ai soli casi, disciplinati dall'art. 2379 cod. civ., di impossibilità o illiceità dell'oggetto, che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio, dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società. (massima ufficiale)