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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11275 - pubb. 10/01/2014.

Il commissario giudiziale del concordato preventivo non è un ausiliario del giudice delegato


Cassazione civile, sez. I, 11 Aprile 2011, n. 8221. Est. Mercolino.

Concordato preventivo - Commissario giudiziale - Natura - Ausiliario del giudice delegato - Esclusione - Ragioni - Autonomia della disciplina dettata dalla legge fallimentare - Conseguenze - Termine per l'istanza di liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Inapplicabilità - Fattispecie


Il commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo non è un ausiliario del giudice delegato, in quanto, pur cooperando con quest'ultimo, è nominato dal tribunale e ripete i propri poteri e funzioni, con operatività stabile e previsione non occasionale, direttamente dalla legge fallimentare che, in quanto "lex specialis", prevale su quella generale dettata dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in tema di ausiliari della magistratura; ne consegue che, nella liquidazione dei compensi al predetto organo, disciplinata in via esaustiva dall'art. 165 legge fall. che rinvia all'art. 39 della medesima legge fall. e, con esso, al D.M. 28 luglio 1992, n. 570, è preclusa l'applicazione dell'art. 71, comma secondo, del d.P.R. n. 115 citato, ai sensi del quale la relativa istanza dev'essere proposta, a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle operazioni. (Principio affermato dalla S.C. in sede di cassazione con rinvio del decreto del tribunale che aveva rigettato la domanda di liquidazione del compenso perchè proposta dopo la scadenza del predetto termine, decorrente dalla conclusione della procedura, individuata nella sopraggiunta dichiarazione di fallimento). (massima ufficiale)

Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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