Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11282 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 16 Aprile 1996. .


Concordato preventivo - Decreto di ammissione - Pubblicità - Efficacia costitutiva della pubblicità - Esclusione - Ignoranza da parte dei creditori della presentazione del ricorso per concordato preventivo - Irrilevanza



La pubblicità del decreto che dichiara aperta la procedura di concordato preventivo non ha efficacia costitutiva e non condiziona gli effetti preliminari della procedura che, per il testuale tenore dell'art. 168 legge fallimentare, si ricollegano alla proposta del debitore e quindi retroagiscono alla data di presentazione del ricorso. Ne consegue che è irrilevante la circostanza che di tale presentazione i creditori non abbiano avuto conoscenza, poiché la disciplina normativa non prevede tale conoscenza come presupposto per rendere operativo il divieto per i creditori (aventi titolo o causa anteriore al decreto) di iniziare o proseguire azioni esecutive. (massima ufficiale)


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