Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11285 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 17 Novembre 2005. .


Società per azioni - Organi sociali - Assemblea dei soci - Convocazione - Formalità - Avviso di convocazione delle materie da trattare - Funzione - Contenuto - Estremi - Sindacato della Corte di cassazione sulla valutazione di osservanza delle formalità prescritte, compiuta dal giudice del merito - Ambito e limiti



L'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, dell'elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all'assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell'ordine del giorno. A tal fine, tuttavia, non è necessaria un'indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un'indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l'adozione da parte dell'assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni conseguenziali ed accessorie. La traduzione in atto di tali principi, implicando inevitabilmente una valutazione da compiere caso per caso e da rapportare alla specificità di ogni situazione, spetta al giudice del merito: pertanto, salvo che questi non abbia decisamente inteso discostarsi da essi, così violando o male applicando la norma, o che non abbia motivato in modo manchevole o contraddittorio il proprio convincimento, quella valutazione sfugge al sindacato di legittimità. (massima ufficiale)