Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11298 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. VI, 14 Luglio 2014. .


Opposizione allo stato passivo - Principio dispositivo - Onere del creditore opponente di produrre la documentazione depositata nel corso della verifica del passivo



Il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato dal principio dispositivo per cui, al pari di qualunque giudizio ordinario di cognizione di natura contenziosa, il materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione è solo quello prodotto dalle parti o acquisito dal giudice ai sensi degli articoli 210 e 213 c.p.c.; ne consegue che il creditore, la cui domanda di insinuazione al passivo sia stata respinta dal giudice delegato, ha l’onere di riprodurre dinanzi al tribunale, in sede di opposizione, la documentazione già depositata nel corso della fase di verifica del passivo, non potendo il giudice provvedere d’ufficio all’acquisizione di detta documentazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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