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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11311 - pubb. 02/10/2014.

Responsabilità dei comuni per dossi non segnalati indipendentemente dalla natura occulta dell’insidia


Tribunale di Milano, 19 Agosto 2014. Est. Alcioni.

Responsabilità da cose in custodia - Responsabilità dei comuni ex articolo 2051 c.c. - Dossi non segnalati all’interno dei centri abitati - Natura occulta o meno dell’insidia - Irrilevanza

Responsabilità da cose in custodia - Responsabilità dei comuni ex articolo 2051 c.c. - Dossi realizzati in conformità alle direttive tecniche del Comune - Responsabilità dell’impresa appaltatrice - Esclusione

Rimessione in termini del difensore impedito a raggiungere il tribunale a causa di un incidente stradale - Ammissibilità


I comuni rispondono ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati dai dossi, ove non appositamente segnalati, all'interno della perimetrazione dei centri abitati, e dunque a prescindere dalla natura occulta o meno dell'insidia. (Stefano Gallandt) (riproduzione riservata)

Una volta riaperto il traffico veicolare, l'impresa appaltatrice, nel dubbio circa la sussistenza di una sua responsabilità, non risponde ex art. 2043 c.c. dei danni provocati dai dossi realizzati in conformità alle direttive tecniche fornite dal comune committente. (Stefano Gallandt) (riproduzione riservata)

È consentita la rimessione in termini del difensore decaduto perché impedito a raggiungere il tribunale a causa di un incidente stradale, e dunque anche in ragione di una circostanza estranea al giudizio. (Stefano Gallandt) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Stefano Gallandt del Foro di Milano


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