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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11316 - pubb. 06/10/2014.

Il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati equivale a soddisfazione non integrale


Cassazione civile, sez. I, 26 Settembre 2014, n. 20388. Est. Didone.

Concordato preventivo - Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati - Soddisfazione non integrale

Concordato preventivo - Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati - Perdita economica conseguente alla dilazione - Determinazione - Accertamento di fatto - Elementi di valutazione

Concordato preventivo - Dilazione di pagamento dei creditori privilegiati - Mancata corresponsione degli interessi - Questione attinente la determinazione del credito ai fini del voto


Nel concordato preventivo deve ritenersi ammissibile la dilazione di pagamento dei creditori privilegiati per cui, se è vero che la regola generale è quella del pagamento non dilazionato di tali crediti, il pagamento con dilazione superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della stessa liquidazione, in caso di concordato c.d. liquidativo) equivale a soddisfazione non integrale in ragione della perdita economica conseguente al ritardo (rispetto ai tempi normali) con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme loro spettanti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La determinazione in concreto della perdita economica patita dai creditori privilegiati in seguito alla previsione, contenuta nel piano di concordato preventivo, di un loro pagamento dilazionato rispetto ai tempi tecnici della procedura ed a quelli necessari alla liquidazione dei beni oggetto del privilegio, costituisce un accertamento di fatto che il giudice del merito dovrà compiere alla luce anche della relazione giurata di cui all’articolo 160, comma 2, L.F., tenendo conto di eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati nell’ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui agli articoli 54 e 55 L.F. richiamata dall’art. 169 L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La mancata corresponsione ai creditori privilegiati degli interessi finalizzati a compensare la perdita derivante dalla dilazione di pagamento dei loro crediti assume rilievo ai fini della determinazione del quantum del credito e ai fini del voto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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