Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11318 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 26 Settembre 2014. .


Concordato preventivo - Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati - Perdita economica conseguente alla dilazione - Determinazione - Accertamento di fatto - Elementi di valutazione



La determinazione in concreto della perdita economica patita dai creditori privilegiati in seguito alla previsione, contenuta nel piano di concordato preventivo, di un loro pagamento dilazionato rispetto ai tempi tecnici della procedura ed a quelli necessari alla liquidazione dei beni oggetto del privilegio, costituisce un accertamento di fatto che il giudice del merito dovrà compiere alla luce anche della relazione giurata di cui all’articolo 160, comma 2, L.F., tenendo conto di eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati nell’ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui agli articoli 54 e 55 L.F. richiamata dall’art. 169 L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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