Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1133 - pubb. 19/02/2008

Partite bilanciate e prova documentale dell'accordo tra banca e correntista

Cassazione civile, sez. I, 09 Novembre 2007, n. 23393. Est. Del Core.


Revocatoria fallimentare – Rimesse in conto corrente bancario – Partite bilanciate – Esistenza di accordo tra banca e cliente della diversa destinazione del versamento – Prova mediante documentazione opponibile alla curatela – Necessità.



Nell’ambito dell’azione revocatoria fallimentare di cui all’art. 67, II comma, legge fall., poiché ogni rimessa effettuata su conto scoperto si presume abbia natura di pagamento revocabile, al fine di sottrarre le cd. partite bilanciate alla revocatoria sarà necessario dimostrare - al di là della mera prossimità cronologica o della corrispondenza contabile dalle operazioni di segno opposto - il diverso accordo intervenuto fra cliente e banca in forza del quale il versamento è stato effettuato per uno scopo diverso da quello di diminuire il credito della banca. La prova di tale pattuizione è a carico del convenuto istituto di credito e il relativo accertamento implica la esistenza di una documentazione opponibile alla curatela, non essendo possibile desumere che il versamento su di un conto scoperto sia destinato a costituire provvista disponibile solo sulla scorta del successivo operare della banca e cioè dell’avere questa consentito prelievi o eseguito pagamenti per importi pressoché coincidenti con quelli dei versamenti. (fonte CED – Corte di Cassazione)


Il testo integrale


 


Testo Integrale