Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11331 - pubb. 06/10/2014

Rilascio del DURC e autorizzazione del tribunale

Tribunale Savona, 24 Settembre 2014. Est. Cristina Tabacchi.


Concordato preventivo in continuità con riserva - Rilascio del DURC -  Fattispecie di cui al D.M. (Lavoro) 24 ottobre 2007, art. 5, co. 2, lett. b



Il divieto di pagamento di crediti anteriori disposto dall’art. 168 l.fall. costituisce un caso di “sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative” di cui al comma 2, lett. b, art. 5, D.M. 24 ottobre 2007 che non impedisce il rilascio del DURC anche qualora constino obbligazioni contributive inadempiute in epoca antecedente al deposito della domanda con riserva di concordato preventivo. Pertanto, il tribunale può dare il proprio nulla osta al rilascio del DURC da parte degli istituti previdenziali, e ciò anche nella fase che precede l’omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, con la precisazione che il tribunale deve essere messo in grado di valutare l’effettiva coerenza del provvedimento di rilascio del DURC con le finalità di risanamento e continuità aziendali, e che, a tal fine, non è sufficiente il solo deposito del ricorso per concordato in bianco non ancora integrato dal deposito del piano. (1) (Pier Giorgio Cecchini) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Dott. Pier Giorgio Cecchini, dottore commercialista in Modena


Il testo integrale


Messaggio INPS 4925

Ministero del Lavoro, nota 4 marzo 2013

Ministero del Lavoro, nota 21 dicembre 2012


(1) Una società, in pendenza di una domanda di concordato preventivo in continuità aziendale con riserva, chiede il rilascio del DURC all’INAIL. L’istituto previdenziale rigetta la richiesta. Nel motivare il diniego l’istituto fa propri i pronunciamenti intervenuti in materia da parte del Ministero del Lavoro (comunicazioni del 21 dicembre 2012 e del 4 marzo 2013) e dell’INPS (messaggio del 21 marzo 2013), secondo i quali non può essere rilasciato il DURC nella fase tra la presentazione del ricorso e l’emanazione del decreto di omologazione qualora consti l'inadempimento di obblighi contributivi precedenti il deposito della domanda.
La società in concordato deposita quindi istanza autorizzativa ex art. 161, comma settimo, l.fall. chiedendo che il tribunale conceda il nulla osta al rilascio di tale documento. Gli argomenti addotti sono i seguenti:
i pronunciamenti della Pubblica Amministrazione esprimono esclusivamente pareri dell'amministrazione medesima non vincolanti verso gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderli (così come non sono pareri vincolanti per il destinatario, per gli uffici, per il Giudice e per la stessa autorità che li ha emanati; Cass. SS. UU. n. 23031, 2 novembre 2007);
durante la procedura di concordato i pagamenti sono preclusi ai sensi dell’art. 168 l. fall., così realizzandosi la fattispecie prevista dal comma 2, lett. b, art. 5, D.M. 24 ottobre 2007 di sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative; sospensione dei pagamenti la quale, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, non preclude il rilascio del DURC;
del periodo di “congelamento” del rilascio del DURC, che secondo MinLavoro ed INPS intercorrerebbe fra deposito del ricorso ed omologazione e che rischia in alcuni casi di pregiudicare il concordato in continuità di imprese operanti in appalto, non vi è traccia nella legge;
constano provvedimenti giudiziali coevi che riconoscono il diritto al rilascio del DURC  (Trib. Siracusa, 2 ottobre 2013 e Trib. Cosenza, 19 dicembre 2012, ne ilcaso.it);
Il commissario giudiziale esprime parere favorevole sull’istanza; il tribunale invece, pur riconoscendo in astratto il diritto al DURC anche nella fase che precede l'omologazione, rigetta l’istanza in quanto il piano non risulta ancora definito e dunque non risulta possibile valutare l’effettiva coerenza del provvedimento di rilascio del DURC con le finalità di risanamento e continuità aziendali. E’ verosimile, sebbene il tribunale non prende posizione in merito, che a tal fine sia sufficiente depositare anche una bozza in stato avanzato del piano medesimo.
Si segnala in conclusione che i pronunciamenti di MinLavoro e INPS appaiono: a) ulteriormente contraddittori nel porre quale ulteriore condizione al rilascio del DURC la prospettazione, nella proposta, del pagamento del credito contributivo in misura integrale, così trascurando che i crediti privilegiati possano essere legittimamente adempiuti in misura ridotta tramite falcidia ex art. 160, secondo comma , l. fall., e b) non più attuali nel richiedere che il pagamento del credito contributivo avvenga entro i 12 mesi successivi all'omologazione, in contrasto con la recente Cass. civile, sez. I 09 maggio 2014, n. 10112. (Pier Giorgio Cecchini)


Testo Integrale