Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11401 - pubb. 20/10/2014

Il genitore non può portare con sé il figlio all’estero sulla base del suo solo diritto all’espatrio: prevale il diritto del bambino sui diritti dei genitori

Cassazione civile, sez. I, 18 Settembre 2014, n. 19694. Est. Giancola.


Trasferimento del genitore all’estero – Unitamente alla prole – Esclusione – Ammissibilità – Sussiste – Balancing tra interesse del minore e interesse del genitore – Precisazione



La ratio della normativa interna (art. 30 Cost., artt. 337-bis c.c. e ss), doverosamente intesa in senso pure aderente alle regole sovranazionali anche europee (art. 3 Conv. New York 1989 sui diritti dei fanciulli; artt. 24 comma II e 52 Trattato di Nizza, art. 8 CEDU) induce a dare preminenza al superiore interesse del minore in funzione del quale, se necessario, l’esercizio dei diritti e delle libertà di ciascuno dei genitori, garantiti anche dalla Costituzione, può subire temporanee e proporzionate limitazioni. In particolare, il diritto del genitore all’allontanamento dalla sede di residenza (nel caso di specie per recarsi all’estero, nel Regno Unito, per rientrare nel Paese d’origine) può essere legittimamente oggetto di compressione al fine di valorizzare il preminente interesse del minore all’evoluzione positiva della sua personalità psico-fisica, previa enucleazione delle ragioni di rischio di pregiudizio di essa, connesse all’eventuale attuazione dell’iniziativa genitoriale di espatrio; ragioni che possono essere plausibilmente desunte, pur nella vigenza del regime di affido condiviso, dall’alta conflittualità trai genitori, dalla tenera età del minore, dalla personalità del genitore che chiede il trasferimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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