Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11409 - pubb. 10/01/2014

Efficacia delle istruzioni del giudice delegato al liquidatore

Cassazione civile, sez. I, 14 Dicembre 2001, n. 15833. Est. Di Amato.


Concordato preventivo - Istruzioni del giudice delegato sulla liquidazione in pendenza d'appello - Ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento



In tema di concordato preventivo, le istruzioni date dal giudice delegato al liquidatore in ordine al comportamento da tenere, a seguito di impugnazione della sentenza di omologazione, esauriscono la loro efficacia nei rapporti tra gli organi della procedura; esse rappresentano, quindi, un atto interno intrinsecamente inidoneo a risolvere, con efficacia nei confronti del debitore, il contrasto in ordine alla sussistenza del potere - dovere del liquidatore di procedere alla liquidazione dei beni prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha omologato il concordato; pertanto, poiché il provvedimento del giudice delegato è privo di efficacia decisoria, il decreto emesso dal Tribunale su reclamo non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. (massima ufficiale)


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