Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11411 - pubb. 10/01/2014

Liquidazione dei compensi al consulente tecnico e legittimazione al reclamo del pubblico ministero

Cassazione civile, sez. I, 22 Luglio 2011, n. 16136. Est. Zanichelli.


Concordato preventivo - Giudice delegato - Decreti - Reclami - Provvedimento di nomina di C.T.U. - Reclamo - Legittimazione del P.M. - Esclusione - Ragioni



Nel procedimento per l'ammissione al concordato preventivo, il pubblico ministero non è legittimato a proporre reclamo avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico, nominato dal giudice delegato, sia perché, a seguito della modifica introdotta con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con modifiche in l. 14 maggio 2005, n. 80), non gli è più riconosciuto il potere di intervento necessario nel procedimento in questione, sia perché non è applicabile l'art. 11, quinto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319, in quanto incompatibile con la disposizione speciale contenuta nell'art. 26 legge fall. (applicabile alla procedura concordataria ex art. 164 legge fall.) che indica con precisione tutti i soggetti legittimati all'impugnazione dei provvedimenti di reclamo del giudice. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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