Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1143 - pubb. 05/03/2008

Estinzione del giudizio e forma del provvedimento

Tribunale Torino, 30 Novembre 2007. Est. Di Capua.


Processo civile – Giudice unico – Rinuncia agli atti – Estinzione del giudizio – Provvedimento di natura decisoria – Pronuncia con sentenza – Necessità.



Davanti al giudice unico del tribunale l’estinzione del giudizio - anche a seguito di rinuncia delle parti agli atti del giudizio - deve essere dichiarata con sentenza e non con ordinanza, trattandosi di provvedimento di natura decisoria; nel caso di erronea scelta della forma dell’ordinanza, il provvedimento ha natura sostanziale di sentenza impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione e non è ammissibile contro di esso reclamo al collegio ex art. 309 c.p.c., essendo tale norma applicabile solo ai giudizi di competenza collegiale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 178 c.p.c.

Massimario, art. 181 c.p.c.


Sent. n. 7552/07

Depositata in data 30.11.2007

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ED ESPOSIZIONE DEI FATTI

-Con atto di citazione datato 05.05.2005 ritualmente notificato, le signore P.G. e S. E. evocavano in giudizio innanzi a questo Tribunale il geom. G. Gian Michele ed il sig. E. Alberto, chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di Euro 71.744,00 oltre al risarcimento dei danni, rivalutazione monetaria ed interessi.

-Si costituiva in Cancelleria il convenuto geom. G. Gian Michele, chiedendo lo spostamento della prima udienza al fine di chiamare in causa la CARIGE ASSICURAZIONI S.p.a. ex art. 269, 2° comma, c.p.c., al fine di essere essere manlevato, domandando il rigetto delle domande delle attrici e proponendo domanda riconvenzionale.

-Si costituiva quindi in Cancelleria la terza chiamata CARIGE ASSICURAZIONI S.p.a., domandando il rigetto delle domande proposte dalle attrici contro il geom. G. Gian Michele e, in subordine, le domande proposte contro di essa da quest’ultimo.

-All’udienza di prima comparizione rifissata dal Giudice Istruttore ai sensi dell’art. 269, 2° comma, c.p.c. nessuno si costituiva per il convenuto sig. E. Alberto ed il Giudice Istruttore, verificata la ritual notificazione della citazione, lo dichiarava contumace

-Venivano tenute l’udienza di prima comparizione ex art. 180 c.p.c., l’udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., l’udienza ex art. 184 c.p.c., dopo di che veniva svolta attività istruttoria, attraverso la nomina di un C.T.U. .

-All’udienza in data 17.01.2006 si costituiva il sig. E. Alberto, rappresentato e difeso dall’Avv. C.S. ed ammesso al patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino datata 24.10.2005, eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità delle domande attoree e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande stesse.

-All’udienza in data 27.11.2007 comparivano i difensori di tutte le parti in causa i quali muniti del relativo potere, dichiaravano di rinunciare agli atti e contestualmente di accettare la riuncia altrui, ai sensi dell’art. 306 c.p.c., chiedendo al Giudice di dichiarare l’estinzione del processo, a spese compensate.

-Il Giudice, fatte precisare in tale modo le conclusioni, previa rinuncia delle parti ai termini previsti dall’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, tratteneva la causa in decisione per la pronuncia della presente Sentenza.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Sull’estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. .

I. Come si è detto, all’udienza in data 27.11.2007 comparivano i difensori di tutte le parti in causa i quali, muniti del relativo potere, dichiaravano di rinunciare agli atti e contestualmente di accettare la rinuncia altrui, ai sensi dell’art. 306 c.p.c., chiedendo al Giudice di dichiarare l’estinzione del processo, a spese compensate.

Pertanto, ai sensi dell’art. 306 c.p.c., occorre dichiarare l’estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio .

II. Si deve soltanto aggiungere che l’estinzione del processo dev’essere dichiarata con Sentenza, tenuto conto che:

·                  nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell’organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall’art. 178 c.p.c.;

·                  invero, l’art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l’impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”;

·                  nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l’eventuale impugnazione mediante appello;

·                  del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell’estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l’appello (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile , sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile , sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile , sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002, 1829);

·                  sul punto, merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema Corte: “I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell’estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall’altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l’organo investito dalla decisione della causa abbia, per l’oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza; diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell’art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell’art. 111, comma 7, cost.”. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707 in Giust. civ. Mass. 2006, 10);

·                  infine, si deve osservare che lo stesso Tribunale di Torino ha già avuto modo di affermare: “Davanti al giudice unico del tribunale l’estinzione del giudizio deve essere dichiarata con sentenza e non con ordinanza, trattandosi di provvedimento di natura decisoria; nel caso di erronea scelta della forma dell’ordinanza, il provvedimento ha natura sostanziale di sentenza impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione e non è ammissibile contro di esso reclamo al collegio ex art. 309 c.p.c., essendo tale norma applicabile solo ai giudizi di competenza collegiale” (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, sez. II, 03 dicembre 2005 in Redazione Giuffrè 2006 su Juris data on line ed in Giuraemilia sul sito www.giuraemilia.it; in senso conforme cfr.: Tribunale Milano, sez. V, 05 luglio 2006, n. 8219 in Giustizia a Milano 2006, 7 55; Tribunale Milano, 2 giugno 1997, Ricchitelli c. Prato e altro, in Foro it. 1997, I, 3027; Tribunale Torino, Sent. 20 novembre 2003 in Giurisprudenza Piemonte; Tribunale di Parma, 17.1.2000, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2000, 525, e Tribunale Modena, 15.6.1999, in Giur. It., 2000, 758).

2) Sulle spese processuali.

I. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dell’espressa richiesta avanzata in tal senso dalle parti.

II. Con separato Decreto di pagamento ex att. 82 D.P.R. n. 115/2002 devono invece essere liquidati l’onorario e i diritti spettanti al difensore del sig. E. Alberto che, con provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino in data 24.10.2005, è stato ammessa al Patrocinio a spese dello Stato per la causa sopra indicata, ai sensi degli artt. 124 e 126 D.P.R. n. 115/2002.

Infatti, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa degli onorari, diritti ed indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori, approvata con D.M. 08 aprile 2004 n.127, vigente al momento dell’instaurazione della predetta causa, “gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all’avvocato dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali”.

 

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 14682/05, nel contraddittorio delle parti:

1) Dichiara l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 306 c.p.c.

2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

3) Liquida con separato Decreto le spese processuali del convenuto sig. E. Alberto, ai sensi degli artt. 82 e 130 D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Torino, in data 30 novembre 2007

 

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA


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