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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11432 - pubb. 22/10/2014.

Per la verifica dell’usura non è ammesso il cumulo aritmetico tra interessi corrispettivi e moratori


Tribunale di Sciacca, 13 Agosto 2014. Est. Lo Presti.

Usura bancaria – Interesse corrispettivo – Interesse moratorio – Divieto di cumulo – Fondamento

Interessi moratori – Funzione sanzionatoria – Applicazione eventuale – Superamento tasso soglia – Usura sopravvenuta – Fondamento


Gli interessi corrispettivi devono essere differenziati da quelli moratori non solo in contemplazione della loro funzione e natura giuridica, ma anche della loro misura come si evince dal chiaro tenore letterale dell’art. 1224 c.c. La mora, al momento di stipula del contratto, non costituisce affatto un’evenienza certa e dunque la mera pattuizione dell’interesse moratorio non può determinare l’usura originaria. (Antonio De Simone) (riproduzione riservata)

Al fine di provare l’usura sopravvenuta non possono essere sommati gli interessi corrispettivi e quelli moratori ma occorre dimostrare in concreto che sull’intero capitale restituito l’effetto di quella combinazione tra interessi diversi abbia determinato usura. (Antonio De Simone) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Antonio De Simone del Foro di Napoli


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