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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11433 - pubb. 22/10/2014.

Il vizio genetico che riguarda la costituzione materiale dell’atto impedisce l’applicazione del principio del raggiungimento dello scopo per l’atto introduttivo del giudizio depositato con modalità telematiche


Tribunale di Torino, 20 Ottobre 2014. Est. Rizzi.

Processo civile telematico - Ricorso ex articolo 700 c.p.c. depositato con modalità telematiche - Inammissibilità - Applicazione del principio del raggiungimento dello scopo - Esclusione - Vizio genetico riguardante la costituzione materiale dell’atto


Poiché nessun norma dell’ordinamento processuale consente il deposito in forma telematica dell’atto introduttivo del giudizio, il ricorso ex articolo 700 c.p.c. depositato con modalità telematiche deve essere dichiarato inammissibile. Nella fattispecie non può, infatti, trovare applicazione il principio di libertà delle forme di cui all’articolo 121 c.p.c., in quanto enunciato esclusivamente in via residuale per l’eventualità che non sia stato previsto il rispetto di forma alcuna e che, in ogni caso, non si riferisce alla struttura materiale (cartacea o telematica) che contiene l’atto stesso, non potendosi parlare di raggiungimento dello scopo, ex art.156, comma 3, c.p.c., di fronte ad un vizio genetico dell’atto che riguardi la sua stessa costituzione materiale e che, comportandone l’inammissibilità, non è, appunto, soggetto a sanatoria per raggiungimento dello scopo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Consigliere Angelo Converso


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