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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11441 - pubb. 23/10/2014.

Concessionario della riscossione in A.S. e richiesta d’insinuazione al passivo di ente impositore locale per credito tributario privilegiato ex art. 2752 c.c.


Tribunale di Roma, 14 Luglio 2014. Est. Solaini.

Concessionario della riscossione in A.S. – Richiesta d’insinuazione al passivo da parte di ente impositore locale per credito tributario munito di privilegio, ex art. 2752 c.c. – Permanenza della natura privilegiata del credito anche successivamente al pagamento del contribuente debitore, e prima che le somme riscosse siano state riversate all’ente locale da parte del concessionario, dichiarato fallito


Il privilegio, diversamente dal pegno e dall’ipoteca, trova fondamento nella legge, la quale stabilisce che questo “è accordato in considerazione della causa del credito” (art. 2745 c.c.). La natura privilegiata del credito, quindi, deriva dallo scopo pratico o della giustificazione economica del credito e si ricollega quindi alla ratio legis che stabilisce le singole ipotesi di privilegio. In questo senso, la ratio del privilegio in questione è chiara, derivando dall’esigenza di assicurare all’ente locale le risorse necessarie per l’erogazione dei servizi. Appare quindi evidente che la natura privilegiata del credito costituisce una qualità intrinseca del credito stesso, e siccome è individuata sulla base della ratio legis appare “svincolata” dalla qualità dei soggetti coinvolti nel rapporto obbligatorio e connessa essenzialmente alla natura tributaria del credito per come derivante dalla legge.
Con riferimento, invece, al tema se il privilegio riconosciuto all’ente creditore dall’art. 2752, u.c., c.c. debba intendersi riferito al “solo” patrimonio di uno specifico debitore, ovvero al soggetto o ai soggetti che, nei vari momenti della vicenda riscossiva del credito tributario, sono debitori di tale obbligazione, la seconda soluzione appare essere preferibile. In primo luogo perché già nella fase genetica del credito tributario spesso il debitore non è unico, molteplici sono i casi in cui i debitori sono più d’uno e non v’è dubbio che il credito sia privilegiato nei confronti di tutti i debitori. Tipico esempio è quello del condebitore solidale, ovvero del sostituto d’imposta il quale “subisce” la natura privilegiata da credito anche se egli non è il debitore in senso stretto ma un delegato solvendi ex lege. Davanti all’evidenza di una scelta legislativa in base alla quale il credito è qualificato come privilegiato nell’esclusivo interesse del creditore e al fine di garantire l’incasso dello stesso per interessi pubblici non sembra che possa essere esclusa la natura privilegiata anche nei confronti dell’esattore mantenendo il credito, come detto, la sua natura tributaria sino all’effettivo incasso da parte dell’ente. (Luca Solaini) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Mauro Bernardi


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