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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11454 - pubb. 27/10/2014.

Rapporto tra ammissibilità del concordato preventivo e proposta di transazione fiscale


Tribunale di Padova, 14 Ottobre 2014. Est. Maria Antonia Maiolino.

Concordato preventivo – Transazione fiscale – Voto negativo delle Agenzie fiscali – Voto positivo della maggioranza dei creditori in sede di adunanza – Perfezionamento della transazione fiscale – Esclusione – Allocazione del credito fiscale a carico della massa altrimenti destinata ai creditori chirografari – Affermazione

Concordato preventivo – Transazione fiscale – Accettazione da parte delle Agenzie fiscali – Condizione dell'ammissibilità della proposta di concordato che preveda la faldicia del credito erariale – Esclusione – Necessità per le Agenzie fiscali di dare l'assenso entro l'adunanza dei creditori e non oltre la stessa – Affermazione


Con riferimento alla falcidia del credito erariale, prospettata entro il piano e la proposta concordatari quale conseguenza di una proposta di transazione fiscale, là dove il credito troverebbe capienza nella liquidazione del patrimonio sociale, il voto favorevole dei creditori chirografari, in sede di adunanza, non potrebbe superare il voto negativo espresso dall'erario quanto al perfezionamento della transazione fiscale medesima, sì che dall'eventuale voto negativo discenderà la revisione al ribasso della percentuale offerta ai creditori chirografari. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)

Con riferimento alla falcidia del debito erariale che troverebbe capienza nella liquidazione del patrimonio sociale, l'esito della transazione fiscale non può condizionare l'ammissibilità del piano e della proposta concordatari, atteso che il creditore Stato può dare il suo assenso alla transazione fino all'adunanza dei creditori. Tuttavia, proprio perché l'assenso o il diniego del creditore Stato condiziona il trattamento dei chirografi, la decisione al riguardo dev'essere manifestata entro l'adunanza dei creditori e non oltre tale data, dovendo gli altri creditori, nel momento in cui esprimono il loro voto (se del caso anche nei 20 giorni successivi all'adunanza), essere nella condizione di sapere se il credito erariale verrà pagato in misura falcidiata - e quindi residua per loro la soddisfazione prospettata - oppure in misura integrale, dovendo in tal caso essere rivista al ribasso, se non addirittura annullata, anche la soddisfazione dei chirografari. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Marco De Cristofaro


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