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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1147 - pubb. 02/04/2008.

Opposizione agli atti esecutivi e sospensione dell'esecuzione


Tribunale di Torino, 21 Settembre 2007. Est. Di Capua.

Opposizione agli atti esecutivi – Istanza di sospensione della procedura esecutiva – Fattispecie – Ambito di applicazione.


Le previsioni di cui ai commi primo e secondo dell’art. 618 c.p.c. e, in particolare, la facoltà per il giudice dell’opposizione di sospendere la procedura, si riferiscono unicamente all’ipotesi prevista dal secondo comma dell’art. 617 c.p.c. e non anche a quella prevista dal primo comma dello stesso articolo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 617 c.p.c.

Massimario, art. 618 c.p.c.

omissis

Il Giudice Designato

 

a scioglimento della riserva assunta all’udienza in data 18.09.2007 nel procedimento iscritto al n. 23596-01/07  RG/C;

promosso da:

G. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. **;

contro

A. S.a.s. di G., in persona del socio accomandatario legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalla Dr.ssa **;

 

avente ad oggetto: Istanza di sospensione dell’efficacia del titolo e del precetto a seguito di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 1° comma, c.p.c.;

 

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

-Visto l’atto di citazione datato 02.08.2007, ritualmente notificato alla società A. S.a.s. di G. in data 06.08.2007 ex art. 140 c.p.c.,  con cui la società G. S.r.l. ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617, 1° comma, c.p.c., chiedendo l’accertamento della nullità formale dell’atto di precetto notificale dalla A. S.a.s. in data 27.07.2007, previa sospensione dell’efficacia del titolo e del precetto;

 

-rilevato che, con provvedimento del Presidente del Tribunale di Torino in data 13.08.2007, la causa veniva assegnata alla sez. VIII civile;

 

-rilevato che, con provvedimento del Presidente della Sezione Feriale in data 22.08.2007, veniva designato il Giudice sottoscritto per la sola valutazione dell’istanza di sospensione e fissata udienza al 06.09.2007;

 

-rilevato che all’udienza così fissata compariva il difensore di parte opponente, chiedendo ed ottenendo un rinvio dell’udienza al 18.09.2007;

 

-rilevato che all’udienza così fissata si costituiva parte opposta, depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta datata 17.09.2007, chiedendo il rigetto dell’opposizione;

 

-ritenuta l’inammissibilità della suddetta istanza di sospensione, non essendo prevista nella fattispecie in esame di cui all’art. 617, 1° comma, c.p.c. la facoltà per il Giudice dell’opposizione di sospendere il titolo esecutivo e/o il precetto, tenuto conto dei rilievi che seguono:

§ ai sensi dell’art. 617, 1° comma, c.p.c., “Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”;

§ ai sensi dell’art. 617, 2° comma, c.p.c., invece, “Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio dell’esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”;

§ il successivo art. 618, c.p.c. prevede poi quanto segue:

·                              “Il giudice dell’esecuzione fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni” (1° comma);

·                              “All’udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero (a seguito della modifica introdotta dall’art. 15 Legge n. 52/2006) sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163 bis, o altri se previsti, ridotti alla metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile” (2° comma);

·                              “Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell’articolo precedente primo comma” (3° comma);

§ non c’è dubbio che le previsioni di cui ai suddetti commi 1° e 2° dell’art. 618 c.p.c. e, in particolare, la facoltà per il giudice di sospendere la procedura, si riferiscano unicamente all’ipotesi prevista dal citato art. 617, 2° comma, c.p.c. e non anche a quella prevista dal pure citato art. 617, 1° comma, c.p.c., considerato che:

·                              i citati commi 1° e 2° dell’art. 618 c.p.c. fanno specifico riferimento al solo “giudice dell’esecuzione”;

·                              il 1° comma dell’art. 618 c.p.c., come si è visto, dispone che il Giudice dell’Esecuzione fissi “con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto”, previsione incompatibile con l’ipotesi prevista dall’art.617, 1° comma, c.p.c. che, quale atto introduttivo  del giudizio di opposizione, prevede invece l’atto di citazione;

·                              a sua volta, il 2° comma dell’art. 618 c.p.c. contempla l’obbligo per il Giudice dell’Esecuzione di fissare “un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito”, previsione che non avrebbe senso nel caso previsto dall’art. 617, 1° comma, c.p.c., dove il giudizio di merito viene invece introdotto con la notificazione dell’atto di citazione;

·                              infine, la conferma dell’inapplicabilità dei commi 1° e 2° dell’art. 618 c.p.c. all’ipotesi prevista dall’art. 617, 1° comma, c.p.c., si trae dalla lettura del 3° comma dell’art. 618 c.p.c., ai sensi del quale “Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell’articolo precedente primo comma”; attraverso tale norma il legislatore ha dunque esteso anche all’ipotesi di cui all’art. 617, 1° comma, c.p.c. soltanto una delle previsioni di cui ai commi 1° e 2° dell’art. 618 c.p.c., ossia l’impugnabilità della sentenza (e, dunque, non anche il potere di sospensione in capo al giudice);

§ inoltre, l’art. 624 c.p.c. prevede il potere (ancora una volta) del solo Giudice dell’Esecuzione di sospendere il processo esecutivo nei soli casi di opposizione a norma degli artt. 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione) e 619 c.p.c. (opposizione di terzo);

§ infine, con specifico riguardo alle opposizioni proposte prima dell’inizio dell’esecuzione, soltanto nell’ipotesi di opposizione all’esecuzione ex art. 615, 1° comma, c.p.c., e non anche nell’ipotesi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 1° comma, c.p.c.,  è contemplata la possibilità della sospensione, prevedendosi che “Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo” (previsione introdotta dall’art. 2 D.L. n. 35/2005 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005);

 

-ritenute, per tale ragione, assorbile le altre questioni trattate dalle parti;

 

-ritenuto di dover disporre la trasmissione del fascicolo d’ufficio della causa di opposizione al Presidente della Sez. VIII^ civile, tenuto conto che:

·                              la causa è già stata assegnata alla Sez. VIII^ civile con il citato provvedimento del Presidente del Tribunale di Torino;

·                              si deve provvedere alla designazione del Giudice Istruttore ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c.;

·                              parte attrice-opponente ha citato controparte a comparire all’udienza in data 10.02.2008 ore 09,00;

P.Q.M.

D I C H I A R A

inammissibile la suddetta istanza di sospensione

M A N D A

alla Cancelleria:

·               di comunicare la presente Ordinanza alle parti;

·                              di trasmettere il fascicolo d’ufficio della causa di opposizione al Presidente della Sez. VIII^ civile, alla quale la causa è la causa è già stata assegnata con il citato provvedimento del Presidente del Tribunale di Torino e  dovendosi provvedere alla designazione del Giudice Istruttore ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c.;

Torino, lì 21.09.2007.

IL GIUDICE  DESIGNATO

Dott. Edoardo DI CAPUA