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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1148 - pubb. 09/03/2008.

Rapporto di intermediazione e società fiduciaria


Tribunale di Modena, 14 Febbraio 2008. Est. Pagliani.

Intermediazione finanziaria – Rapporto con l’intermediario effettuato tramite società fiduciaria – Azione di nullità, annullamento e risarcimento nei confronti dell’intermediario – Legittimazione ad agire del mandante – Esclusione.


Qualora l’acquisto di determinati prodotti finanziari (nella specie obbligazioni Parmalat) venga effettuato per il tramite di società fiduciaria e questa abbia agito per conto del mandante senza spenderne il nome, la legittimazione ad agire contro l’intermediario per la risoluzione o l’annullamento del contratto ed il risarcimento del danno spetta esclusivamente alla società fiduciaria. In base all’art. 1705 cod. civ., infatti, la legittimazione del mandante a sostituirsi al mandatario anche al fine di agire direttamente nei confronti del terzo contraente concerne esclusivamente l’esercizio dei diritti di credito derivanti dalla esecuzione del mandato e non le altre azioni contrattuali di nullità, annullamento e risarcitorie. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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