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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11496 - pubb. 03/11/2014.

Falcidia dei privilegi generali e dilazione del loro pagamento entro il concordato preventivo


Tribunale di Rovereto, 13 Ottobre 2014. Est. Perilli.

Concordato preventivo - Falcidia dei privilegi generali - Parziale soddisfacimento dei chirografi - Presupposti - Concordato in continuità - Nozione di "nuova finanza"

Concordato preventivo - Pagamento dilazionato dei privilegiati -  Ammissibilità - Concessione del diritto di voto

Concordato preventivo - Appalto pubblico - Credito dei subappaltatori - Prededuzione - Delibazione di fattibilità giuridica - Ammissione


Solo il patrimonio del debitore è vincolato alla soddisfazione, innanzitutto, dei creditori privilegiati speciali e generali secondo l'ordine dei privilegi stabilito dalla legge, e solo in subordine può essere destinato ai chirografari. Il debitore pertanto ha discrezionalità, nell'articolare la proposta ai creditori nel caso in cui l'offerta ai creditori di rango inferiore rispetto a quelli falcidiati, ed ai creditori chirografari, sia alimentata da "nuova finanza", ossia da risorse esterne al patrimonio del debitore: per tale deve intendersi, nel concordato in continuità, a mente dell'art. 160, co. 2, l.fall., tutto l'apporto finanziario che deriva dal concordato, quale che ne sia la fonte, diverso da quello ricavabile dalla liquidazione del patrimonio a valore di mercato, e così pure l'utile che derivi dalla continuità aziendale in tanto in quanto idoneo a garantire ai creditori una soddisfazione maggiore di quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)

E' ammissibile la proposta di concordato che preveda il pagamento differito oltre l'anno dei creditori privilegiati, con attribuzione ad essi del diritto di voto. Tale interpretazione è del resto ispirata dalla natura stessa del concordato in continuità, nel quale, normalmente, la provvista necessaria alla soddisfazione dei crediti si acquista progressivamente con l'esecuzione del concordato, sì che - non solo al tempo dell'omologa ma anche negli anni successivi durante l'esecuzione del concordato, manca in tutto o in parte l'oggetto del privilegio. Imporre all'impresa che propone un concordato in continuità il pagamento integrale del ceto privilegiato allo scadere del primo anno significherebbe snaturare la regolamentazione del concordato in continuità, che mira non solo a garantire la maggior soddisfazione del ceto creditorio complessivamente inteso, ma anche a salvaguardare la continuità aziendale in funzionamento. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)

Il precedente della Cassazione che riconosce la prededuzione al credito dei subappaltatori nel fallimento dell'appaltatore di lavori pubblici è riferibile anche al concordato, sì che - in sede di delibazione della fattibilità giuridica - non può non orientare la proposta ed il piano della debitrice concordataria. (Marco De Cristofaro) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Marco De Cristofaro


Il testo integrale



Massimario ragionato del concordato preventivo:

Creditori privilegiati, dilazione di pagamento

Contratti pubblici