Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11503 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione Sez. Un. Civili, 07 Luglio 2004. .


Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Permuta - Potere del curatore di sciogliersi dal contratto - Limiti - Art. 72, quarto comma, legge fall. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di preliminare di permuta di area edificabile con fabbricato da realizzare sull'area medesima e di sopravvenuto fallimento del costruttore



In tema di effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, diversamente da quanto avviene nella vendita, in caso di permuta - dove il reciproco trasferimento delle cose (o dei diritti) oggetto del contratto comporta che ciascuno dei contraenti assuma, al tempo stesso, la posizione di alienante e di acquirente - l'incidenza del fallimento non è suscettibile di una disciplina differenziata a seconda che a fallire sia l'una o l'altra parte, e gli effetti della dichiarazione di fallimento sono regolati in modo uniforme secondo il criterio delineato nei primi tre commi dell'art. 72 della legge fallimentare, che assume, rispetto all'altro previsto dal quarto comma della stessa disposizione, carattere di minore specificità. Pertanto, ai contratti di permuta stipulati prima della dichiarazione di fallimento è inapplicabile il principio posto dall'art. 72, quarto comma, l. fall; e, quale che sia il contraente fallito, il curatore può sciogliersi dal contratto solo se quest'ultimo è ancora ineseguito, o non compiutamente eseguito, da entrambe le parti. (Principio espresso in fattispecie di contratto preliminare di permuta tra area edificabile e immobile da costruire, nella quale il fallimento del costruttore era intervenuto successivamente all'avvenuto trasferimento della proprietà dell'area e dopo che la costruzione era stata eretta). (massima ufficiale)