Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11536 - pubb. 10/01/2014

Il curatore ha facoltà di sciogliersi dal contratto preliminare di compravendita prima della stipula del definitivo o del passaggio in giudicato della sentenza ex articolo 2932 c.c.

Cassazione civile, sez. I, 22 Dicembre 2005, n. 28479. Est. Schirò.


Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Non eseguita - Contratto preliminare di vendita immobiliare - Azione ex art. 2932 cod. civ. del promissario acquirente - Sopravvenuta dichiarazione di fallimento del promittente venditore - Trasferimento della proprietà al promissario acquirente - Insussistenza - Facoltà di scelta del curatore fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto - Persistenza - Immissione del promissario acquirente nel possesso del bene e pagamento del prezzo - Irrilevanza



Con riferimento alla norma dell'art. 72 della legge fall., l'esecuzione del contratto preliminare di compravendita, idonea ad impedire l'esercizio della facoltà di scioglimento unilaterale del contratto conferita al curatore, si deve identificare o in quella che deriva dalla volontaria stipulazione del contratto definitivo, o nella statuizione giudiziale passata in cosa giudicata che tenga luogo di quella stipulazione, poiché soltanto in uno di tali modi si può verificare l'effetto traslativo della proprietà della cosa e l'esaurimento della situazione giuridica obbligatoria scaturente dal contratto preliminare, nella pendenza della quale può, invece, legittimamente inserirsi l'iniziativa di scioglimento del vincolo del curatore. Tale iniziativa, per conseguenza, non può trovare ostacolo nella circostanza che sia già avvenuto il pagamento del prezzo, con l'immissione del promissario acquirente nel possesso del bene, trattandosi di effetto soltanto prodromico ed anticipatore del divisato assetto di interessi ma non già realizzatore di un effetto traslativo. (massima ufficiale)


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