ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11566 - pubb. 10/11/2014.

In base al comma 3 bis dell’articolo 118 d.lvo. 163/2006 è possibile pagare esclusivamente i crediti sorti in corso di procedura


Tribunale di Ravenna, 26 Marzo 2014. Est. Farolfi.

Concordato preventivo - Contratti pubblici - Pagamento delle prestazioni eseguite da subappaltatori e cottimisti - Pagamento di crediti sorti in corso di procedura - Concordato con riserva - Crediti anteriori - Esclusione


Il nuovo comma 3 bis dell’articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), secondo il quale “è sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite… dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazione del tribunale competente per l’ammissione alla predetta procedura” riguarda esclusivamente i casi di autorizzazione al pagamento diretto da parte del committente di crediti dei subfornitori sorti nel corso della procedura (anche di concordato con riserva), mentre per i crediti anteriori non è possibile prescindere dal ricorso alla disposizione di cui all’articolo 182 quinquies LF e dalla attestazione ivi prevista, non potendosi introdurre eccezioni alla regola della par condicio creditorum che non siano espressamente previste dalla legge. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Alberto Cangeri


Il testo integrale



Massimario ragionato del concordato preventivo:

Contratti pubblici, attestazione del professionista

Pagamenti ex art. 118, co. 3bis, d.lgvo 163/2006

Contratti con pubbliche amministrazioni