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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11583 - pubb. 12/11/2014.

Crediti prededucibili ex articolo 111 L.F. e compenso del commissario giudiziale nominato in una prima procedura di concordato successivamente revocata


Tribunale di Forlì, 22 Ottobre 2014. Est. Pazzi.

Fallimento - Crediti prededucibili - Crediti sorti in occasione o in funzione di una procedura concorsuale - Criteri distintivi - Attività professionale a favore dell’impresa prima del fallimento - Crediti riconducibili agli organi concorsuali - Compenso del commissario giudiziale nominato nell’ambito della prima procedura di concordato successivamente revocata


I crediti prededucibili costituiscono una categoria aperta che contempla, accanto a una categoria tipica di ordine legale (ovvero i crediti prededucibili così qualificati da una specifica disposizione di legge), una categoria atipica di ordine giudiziale (rappresentati dai crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali ai sensi dell’ art. 111, 2° c., l. fall.), a cui la prededuzione può essere riconosciuta sulla scorta di due distinti e autonomi criteri, quello cronologico, relativo ad atti posti in essere in costanza di procedura, e quello teleologico, relativo ad atti anteriori ad essa funzionali (in forza del combinato disposto di cui agli articoli 67, 3° c., lett. g), e 111, 2° c., l. fall.); conseguentemente, devono essere considerati crediti prededucibili, assunti in funzione delle procedure concorsuali, anche quelli aventi per oggetto la prestazione di servizi strumentali alle procedure e in particolare inerenti all'attività effettuata dal professionista in favore dell'imprenditore, poi dichiarato fallito, in conseguenza dell'ammissione del concordato preventivo, dovendosi intendere l'enunciato strumentale come sinonimo di 'funzionale' e non rilevando la loro natura concorsuale per essere sorti in periodo anteriore al fallimento (cfr. Cass. 14.3.2014 n. 6031; nello stesso senso Cass. 5.3.2014 n. 5098).
Rientrano nella prima categoria dei crediti prededucibili atipici (crediti ‘occasionali') quelli sorti in concomitanza con la procedura sotto un profilo cronologico e riconducibili agli organi concorsuali sotto un profilo soggettivo, mentre rientrano nella seconda categoria (crediti ‘funzionali') i crediti sorti anteriormente all'inizio del concordato preventivo qualora le attività dalle quali essi originano siano state funzionali o strumentali rispetto alla procedura concorsuale; tale funzionalità o strumentalità deve essere valutata dal giudice delegato in sede di riconoscimento della prededuzione tenendo conto non solo degli automatici vantaggi per i creditori derivanti dall'introduzione della procedura concorsuale, in ragione degli effetti tipici della consecuzione (tra i quali l'emersione tempestiva dello stato di insolvenza, la cristallizzazione della massa ex art. 55 l fall., la retrodatazione del periodo sospetto ai fini della revocatoria fallimentare ex art. 69 bis l. fall. e l'inefficacia ex lege delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese), ma anche del decisivo contributo dato al conseguimento dei vantaggi per la massa dei creditori e dell' adeguatezza funzionale della prestazione resa alle necessità risanatorie dell’azienda".
(Fattispecie in cui è stata ritenuta "funzionalmente adeguata”, ai fini del riconoscimento della prededuzione, l’attività del Commissario Giudiziale nominato nell’ambito della prima procedura di concordato preventivo la cui ammissione è stata poi revocata, nonchè l’attività dei coadiutori del Commissario medesimo e dell’avvocato che ha patrocinato la seconda domanda di concordato poi sfociata in fallimento). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini


Il testo integrale



Massimario ragionato del concordato preventivo:

Compenso del commissario giudiziale nominato in una prima procedura di concordato successivamente revocata

Compenso del commissario giudiziale (111 l.f.)

Compenso del commissario giudiziale (172 l.f.)