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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11595 - pubb. 12/11/2014.

Non è invocabile la clausola arbitrale nel giudizio promosso dal socio che, impugnando il bilancio, eccepisca la violazione di norme relative alla sua redazione


Tribunale di Torino, 30 Maggio 2014. Est. Maria Dolores Grillo.

Diritti indisponibili – Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio – Non compromettibilità in arbitri – Bilancio illecito – Funzione pubblicistica del bilancio


La funzione del bilancio è quella di rappresentare non solo ai soci, ma anche ai terzi ed in particolare ai creditori, la situazione della società. La clausola arbitrale non può, pertanto, essere invocata nel giudizio in cui un socio ha impugnato il bilancio, allegando la violazione non di norme disposte nel suo interesse, ma di norme relative alla redazione del bilancio stesso e cioè la violazione di principi di veridicità, precisione e chiarezza. (Maria Diletta Camicia) (riproduzione riservata)

La funzione del bilancio consiste non soltanto nel misurare gli utili e le perdite dell'impresa al termine dell'esercizio, ma anche nel fornire ai soci ed al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere. (Maria Diletta Camicia) (riproduzione riservata)

Nella disciplina legale del bilancio d'esercizio delle società il principio di chiarezza non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono. (Maria Diletta Camicia) (riproduzione riservata)

Il bilancio è illecito non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società e quello del quale il bilancio dà contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte (Cass. 4874/06). (Maria Diletta Camicia) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Maria Diletta Camicia


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