Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11613 - pubb. 17/11/2014

Applicazione analogica dell’articolo 2467 c.c. ai rapporti in corso al 1 gennaio 2004 e natura eventuale del credito dei soci finanziatori

Tribunale Ravenna, 20 Maggio 2014. Est. Farolfi.


Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Ammissione d’ufficio di mezzi istruttori

Finanziamento dei soci - Crediti postergati - Applicazione dell’articolo 2467 c.c. ai rapporti in corso alla data del 1 gennaio 2004

Finanziamento dei soci - Postergazione - Credito con natura eventuale - Diritto agli accantonamenti a riserva - Esclusione



Nonostante l’abolizione dell’iniziativa d’ufficio, il procedimento per dichiarazione di fallimento conserva indubbi tratti pubblicistici, confermati dalla conservazione in capo al tribunale del potere di disporre mezzi istruttori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’articolo 2467 c.c. è applicabile in via analogica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, effettuati alle condizioni previste dalla norma, in epoca precedente la riforma del diritto societario e quindi a tutti i finanziamenti che alla data del 1 gennaio 2004 erano ancora in corso e da rimborsare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La postergazione ex artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. è finalizzata alla tutela dei creditori terzi e ciò vale a maggior ragione quando i finanziamenti siano erogati dai soci di società sottocapitalizzate e con compagini ristrette. L’apporto di capitale di rischio, ancorché sub specie mutui, non attribuisce, infatti, ai soci finanziatori di una società in crisi il diritto di concorrere in pari grado con gli altri creditori sociali, poiché, diversamente opinando, il rischio d’impresa verrebbe trasferito di fatto su costoro, il che dimostra, ulteriormente, come il credito del socio finanziatore sia, all’interno di una procedura fallimentare, non già e non tanto un credito semplicemente condizionato, quanto un credito del tutto eventuale, al più ammissibile al passivo con postergazione e senza alcun diritto agli accantonamenti a riserva, come invece disposto per i creditori effettivamente condizionali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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