Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11649 - pubb. 20/11/2014

L’usurarietà degli interessi moratori non inficia la debenza degli interessi corrispettivi leciti

Tribunale Taranto, 17 Ottobre 2014. Est. Casarano.


Usura bancaria – Interessi corrispettivi e moratori – Diversità di natura e funzione – Escluso rapporto di presupposizione – Autonomia di valutazione ed autonomia di effetti sanzionatori – Nullità parziale



In materia di usura bancaria, la profonda diversità di causa tra interessi corrispettivi e moratori comporta che dall’invalidità dell’uno non deriva necessariamente anche quella dell’altro: gli interessi moratori assolvono ad una funzione risarcitoria forfetizzata e preventiva del danno da ritardo nel pagamento di una somma esigibile; quelli corrispettivi implicano la regolare esecuzione del rapporto e rappresentano il corrispettivo del prestito. Tra i due istituti non sussiste un rapporto di presupposizione necessaria. (Antonio De Simone) (riproduzione riservata)

Stante il disposto di cui all’art. 1419 cc, siccome la nullità parziale non importa, generalmente, la nullità dell’intero contratto, l’invalidità che involga la clausola degli interessi moratori usurari non si estende alla clausola degli interessi corrispettivi, che sono comunque dovuti. (Antonio De Simone) (riproduzione riservata)

Non si ravvisano elementi normativi sui quali fondare l’estensione della sanzione della nullità del tasso di mora usurario anche a quello corrispettivo (non usurario), per cui quest’ultimo si conserva, in virtù del principio di tassatività delle nullità ex art. 14 delle Preleggi. Tanto è coerente con l’art. 1224 cc, primo comma, laddove quest’ultimo prevede che, in mancanza di tasso di mora, si applica quello corrispettivo o legale. (Antonio De Simone) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Antonio De Simone


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