Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11651 - pubb. 20/11/2014

Figli non matrimoniali: i provvedimenti provvisori pronunciati dal Tribunale non sono reclamabili

Appello Milano, 01 Ottobre 2014. Est. Lo Cascio.


Figli nati fuori dal matrimonio – Provvedimenti provvisori assunti dal Collegio in attesa della decisione conclusiva – Reclamabilità – Inammissibilità – Sussiste



In materia di figli nati fuori dal matrimonio, nel procedimento ex art. 316, comma 4, c.c., il tribunale può assumere provvedimenti provvisori ai quali va riconosciuta una finalità urgente e temporanea, rispondente all’esigenza di approntare per il minore un assetto di vita tutelante e rispettoso dei suoi bisogni primari, in vista di statuizioni definitive. Il provvedimento che contenga statuizioni provvisorie, in quanto emesso in via interinale, non è suscettibile di immediata impugnazione, difettando di autonomia decisoria e inserendosi, dato il sottolineato carattere di provvisorietà e mera strumentalità, nel più ampio e complesso procedimento di merito inteso alle declaratorie finali, le quali sono le uniche avverso le quali è esperibile il rimedio del reclamo ex art. 739 c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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