Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11669 - pubb. 26/11/2014

Esecuzione provvisoria delle sentenze in materia tributaria ancorché non passate in giudicato

Tribunale Fermo, 10 Novembre 2014. Est. Maria Chiara Ascenzi.


Efficacia esecutiva delle sentenze rese in Commissione Tributaria non ancora passate in giudicato - Provvisoria esecuzione - Art. 1, comma II, D.L.vo 546/1992 e art. 282 Cod. Proc. Civ. - Rigetto istanza di sospensione formulata dalla Amministrazione Finanziaria



Le sentenze tributarie seguono le sorti di quelle civili, quindi, in virtù del combinato disposto di cui all’art. 1, comma II, del D.L.vo 546/92 e dell’art. 282 c.p.c., dovrà ritenersi ammissibile, anche nel processo tributario, il principio dell’esecuzione provvisoria delle decisioni ancorchè non passate in giudicato, trattandosi di un principio generale di diritto processuale. Pertanto, inammissibile e priva di fondamento giuridico, dovrà ritenersi l’istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. formulata in seno al procedimento di opposizione agli atti esecutivi. (Diego Cuccù) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Diego Cuccù – Studio legale Tributario Cuccù


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