Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11683 - pubb. 27/11/2014

Società in house, assoggettabilità a fallimento e natura della norma di cui al D.L. n.95/12

Tribunale Palermo, 13 Ottobre 2014. Est. Raffaella Vacca.


Società in house - Disciplina del codice civile - Applicabilità - Applicazione delle procedure concorsuali - Società costituite nelle forme del codice civile ed aventi ad oggetto attività commerciale - Assoggettabilità fallimento - Fattispecie in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

Società in house - Società costituite nelle forme del codice civile ed avente ad oggetto l’attività commerciale - Assoggettabilità a fallimento - Irrilevanza dell’effettivo esercizio dell’attività - Qualità di imprenditore commerciale acquisita al momento della costituzione - Identificazione sulla base dello statuto



E’ di interpretazione autentica la norma di cui al D.L. n.95/12, convertito in L. 135/2012, che ha dettato, in materia di società a partecipazione pubblica, una disposizione di generale rinvio alla disciplina codicistica delle società di capitali, precisando che: “Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina dettata dal codice civile in materia di società di capitali” (art. 4, comma 13). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un’attività commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dall’effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall’inizio del concreto esercizio dell’attività d’impresa, al contrario di quanto avviene per l’imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest’ultimo è identificato dall’esercizio effettivo dell’attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l’assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile, per l’impresa non collettiva, stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Paolo Medici


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