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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11704 - pubb. 01/12/2014.

Falcidia del credito Iva nel concordato preventivo: alla Corte di giustizia dell'Unione europea la decisione della questione pregiudiziale


Tribunale di Udine, 30 Ottobre 2014. Est. Zuliani.

Concordato preventivo - Falcidia del credito Iva - Inammissibilità in assenza di transazione fiscale - Questione pregiudiziale sottoposta alla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea


Se i principi e le norme contenuti nell'art. 4 paragrafo 3° del TUE e nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, così come già interpretati nelle sentenze della Corte di Giustizia 17.8.2008, in causa C-132/06, 11.12.2008 in causa n° C-174/07 e 29.3.2012 in causa C-500/10, debbano essere altresì interpretati nel senso di rendere incompatibile una norma interna (e, quindi, per quanto riguarda il caso qui in decisione un'interpretazione degli artt. 162 e 182ter legge fall.) tale per cui sia ammissibile una proposta di concordato preventivo che preveda, con la liquidazione del patrimonio del debitore, il pagamento soltanto parziale del credito dello Stato relativo all'IVA qualora non venga utilizzato lo strumento della transazione fiscale e non sia prevedibile per quel credito — sulla base dell'accertamento di un esperto indipendente e all'esito del controllo formale del Tribunale — un pagamento maggiore in caso di liquidazione fallimentare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Giovanni Costa


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Massimario ragionato del concordato preventivo:

Pagamento parziale di Iva e ritenute: divieto