ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11711 - pubb. 03/12/2014.

Pluralità di accordi di ristrutturazione e utilizzo delle risorse provenienti anche dalla continuazione dell'attività


Tribunale di Avellino, 12 Novembre 2014. Est. Feo.

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Pluralità – Ammissibilità

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Controllo del Tribunale in assenza di opposizioni – Valutazione della coerenza dell’attestazione – Necessità

Accordi di ristrutturazione dei debiti – Pagamento dei creditori estranei – Risorse provenienti anche dalla continuazione dell’attività – Ammissibilità


La domanda ex art. 182 bis l.fall. può essere diretta ad ottenere l’omologazione di una pluralità di accordi di ristrutturazione dei debiti stipulati dal debitore con i creditori che, complessivamente, rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

In assenza di opposizioni, il controllo riservato al Tribunale concerne la verifica della logicità del piano, nonché della coerenza e della  persuasività della relazione redatta dall’attestatore con riferimento alla attuabilità/fattibilità del piano stesso. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Il requisito del pagamento dei creditori non aderenti può essere soddisfatto anche mediante la previsione dell’utilizzo delle risorse provenienti dalla continuazione della gestione ordinaria dell’impresa debitrice. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


Il testo integrale



Massimario ragionato del concordato preventivo:

Continuazione della gestione ordinaria dell'impresa

Controllo del tribunale

Pluralità di accordi di ristrutturazione