Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11715 - pubb. 03/12/2014

Azione di ripetizione di indebiti bancari, onere della prova, decorrenza della prescrizione e conseguenze della nullità del contratto per difetto di forma

Tribunale Lanciano, 20 Novembre 2014. Est. Nappi.


Azione di ripetizione di somme indebite - Onere della prova a carico del correntista - Contratto di conto corrente e estratti conto - Eccezione - Documentazione relativa al decennio antecedente la domanda - Ordine di esibizione - Inesistenza dei contratti - Decorrenza della prescrizione per l'azione di ripetizione - Nullità dell'apertura di credito contenuta nel contratto - Conseguenze sul pagamenti



Il correntista che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla Banca deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ossia l’esecuzione della prestazione e l’inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa. Il correntista ha, pertanto, l'obbligo di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale, regola la quale trova una sola eccezione nel caso in cui, in virtù del principio della vicinanza della prova, l’onere possa far carico alla Banca convenuta laddove si tratti di documenti relativi al decennio antecedente la domanda o comunque nel caso di esercizio del diritto sostanziale ex art. 119 TUB. (massima ufficiale)

L'ordine di esibizione presuppone che la parte istante dimostri il possesso della cosa in capo a colui cui sarà rivolto l’ordine di esibizione ove questi contesti tale possesso; pertanto, ove il correntista asserisca l’inesistenza dei contratti giammai ne potrà richiedere l’esibizione. (massima ufficiale)

Dal momento in cui il conto ha presentato un saldo attivo è immediatamente sorto il diritto alla ripetizione e decorso il termine di prescrizione. (massima ufficiale)

Se il contratto “contenente” è nullo per difetto di forma (nullità peraltro non provata dall’attore nel caso in commento), è nulla anche l’apertura di credito in essa contenuta, con la conseguenza che tutti i versamenti effettuati dal correntista sono da considerarsi pagamenti indebiti e sono immediatamente ripetibili, sicché, per ciascuno di essi, il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione inizia a decorrere dal momento del versamento. (massima ufficiale)


Segnalazione dell'Avv. Ernestina De Medio


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