Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11725 - pubb. 03/12/2014

Dal Tribunale di Vercelli: una erudita lezione in materia di differenze applicative tra ADS e Interdizione

Tribunale Vercelli, 31 Ottobre 2014. Est. Bianconi.


Misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia – Interdizione e amministrazione di sostegno – Criterio distintivo – Art. 410 c.c. – Rigetto della domanda di interdizione – Poteri del Collegio ex art. 418, comma 3, c.c. – Integrazione dei poteri deferiti all'amministratore di sostegno con decreto di nomina relativo a procedura di amministrazione di sostegno già aperta – Sussiste



Il criterio che deve orientare il Giudice, allorquando si trovi a dover scegliere quale, tra le misure dell'interdizione e dell'amministratore di sostegno, applicare al caso concreto, deve rinvenirsi nel disposto dei primi due commi dell'art. 410 c.c., i quali, dettati con esclusivo riferimento all'amministrazione di sostegno, impongono all'amministratore, da un lato, di “tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario”, dall'altro, di “tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso”, predisponendo, infine, un sistema di attivazione del contraddittorio tra i soggetti dell'amministrazione di sostegno (beneficiario e amministratore) al cospetto Giudice tutelare, al fine di dirimere i contrasti eventualmente insorti. Solo nei casi in cui il sistema tracciato da tali norme non possa funzionare, ovvero possa ritenersi controproducente nell'ottica del conseguimento del best interest del beneficiario, potrà preferirsi la misura interdittiva.
L'art. 418, comma 3, c.c., che dispone che se nel corso del giudizio di interdizione “appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio […] dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione […] può adottare i provvedimenti di cui al quarto comma dell'art. 405”  è applicabile anche a fattispecie nelle quali, a fronte della già avvenuta apertura della misura di amministrazione di sostegno, sia comunque stato incardinato un giudizio di interdizione nei confronti del medesimo beneficiario, a ciò non ostando alcuna disposizione normativa in particolare, ed al fine di garantire la tutela massima e continuativa dei soggetti bisognosi di protezione. In tale ottica, il Collegio ben può, con il rigetto della domanda di interdizione e contestualmente alla trasmissione degli atti al Giudice tutelare, ampliare lo spettro dei poteri deferiti all'amministratore di sostegno in carica. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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